Inefficace il sollecito su cartelle prescritte
Èdefinitivamente decaduta l’amministrazione dal potere di esigere le somme portate da cartelle notificate al di là dei termini di cui all’art. 25 del dpr 602/73, e sono prescritte le relative pretese che, pur a notifica avvenuta tardivamente, non siano state poi riscosse nel relativo termine prescrizionale. Emerge anche dalle motivazioni della sentenza n. 4457/25/2020, emessa dalla Ctp di Roma, la necessità del vaglio della maturazione del termine prescrizionale delle pretese tributarie anche a fronte di regolare notifica degli atti esattoriali presupposti. A una contribuente era stato notificato un invito al pagamento della somma totale data dagli importi riferibili a diverse cartelle sottese al provvedimento dell’Amministrazione e portanti crediti tributari di diversa natura tra cui tasse automobilistiche, tassa rifiuti e imposta di registro. Oltre a contestare la mancata notifica delle cartelle stesse, la ricorrente lamentava altresì, dinanzi la Ctp romana, l’intervenuta prescrizione dei crediti in esse portati: in particolare sia per la tassa rifiuti, sia per le tasse automobilistiche che per l’imposta di registro, assumeva fosse ormai comunque trascorso il termine di prescrizione quinquennale senza che fosse stato mai notificato alcun ulteriore atto interruttivo. Per tali ragioni insisteva per la invalidità e inefficacia del successivo sollecito notificatole. La Ctp, quindi, ha in primo luogo evidenziato come diverse delle cartelle opposte, contenenti crediti per anni 2001, 2002, 2003 e 2004, e per importi inferiori ai mille euro, andassero stralciate per effetto del dl n. 119/2018. Per le altre, invece, accoglieva in parte il ricorso proprio evidenziandone l’intervenuta maturazione della prescrizione: in particolare si trattava della cartella portante imposta di registro del 2002 e notificata nel 2013. In tal caso i giudici confermavano la prescrizione, pur dovendo osservare che, come correttamente eccepito dalla contribuente, si assisteva anche alla violazione dell’art. 25 dpr 602/73 dal momento che l’ufficio, notificando le cartelle solo a distanza di molti anni, non era intervenuto entro i termini previsti da quando l’accertamento era divenuto definitivo decadendo dalla facoltà di esigerne le somme. Stessa sorte toccava anche la cartella portante pretese per tasse automobilistiche relative al 2014, poiché era stata notificate nel 2018 a prescrizione ormai avvenuta. Su tali profili la commissione ha quindi accolto le doglianze della ricorrente, compensando tuttavia le spese di giudizio con riferimento alle sole parti costituite.
Nicola Fuoco
A. P., premesso di essere venuta a conoscenza di una serie di cartelle di pagamento, mai notificatele, in esito al sollecito di pagamento n.(…), notificatole il 13/7/2018, le ha impugnate deducendo che: con riguardo alla Tassa sui rifiuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 il credito sotteso alle cartelle era oramai prescritto essendo decorsi cinque anni senza che la prescrizione sia stata mai interrotta; con riguardo alle tasse automobilistiche relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il termine di prescrizione triennale era anch’esso decorso; con riguardo all’imposta di registro sui contratti di locazioni relativa agli anni 1996- 2002 l’amministrazione finanziaria era decaduta dalla facoltà di esigere le somme essendo trascorsi cinque anni dalla data di scadenza del tributo che comunque si sono prescritti;
Sostiene poi che, anche o ve fosse dimostrata l’avvenuta notifica delle cartelle impugnate, comunque successivamente a tale data la pretesa si sarebbe prescritta.
Denuncia infine la violazione dell’art. 25 del dpr n. 602 del 1973 non essendosi provveduto alla notifica delle cartelle per le somme per le quali l’accertamento è intervenuto d’ufficio nel termine di due anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Ha chiesto pertanto che questa Commissione accerti l’illegittimità, nullità e inefficacia del sollecito e delle cartelle nn. (…). In subordine dichiarare non dovute le sanzioni e gli interessi. Condannando le convenute al pagamento delle spese con distrazione.
Tanto premesso va rilevato che (…) si è prescritta la sottostante pretesa tributaria la cartella n. (…), notificata in data 18/3/2013, recante l’importo di € (…) relativa a imposta di registro dell’anno 2002 la cui cartella è stata tardivamente notificata solo il 18/3/2013.
Ugualmente va annullata la cartella n. (…), notificata in data 22/5/2018 relativa a tasse automobilistiche per l’anno 2014.(…)
PQM
La Commissione dichiara cessata la materia del contendere riguardo ai tributi del comune di Sperlonga e di Roma Capitale. Accoglie nei limiti di cui in motivazione nel resto il ricorso.
Condanna il Comune di Sperlonga e Roma Capitale al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge per ciascuno e compensa le spese con le altre parti costituite. Spese da distrarsi.

