Locazioni, la sanzione è riferita all’annualità
Non è corretta l’irrogazione della sanzione connessa alla tardiva registrazione di un contratto di locazione che si commisuri all’intera durata pluriennale dello stesso anziché all’imposta versata per singola annualità, come dichiarato dal contribuente in sede di registrazione. È il principio affermato dalla Ctr della Lombardia nella sentenza n. 1551/13/2020. Il caso ha riguardato il ricorso di un contribuente, accolto in primo grado, contro un atto di contestazione che gli era stato notificato dall’Agenzia delle entrate D.P. II di Milano e con il quale gli si irrogava la sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione parametrandola, tuttavia, a tutta la durata del contratto anziché al singolo anno di pagamento dell’imposta, così come invece dichiarato dal contribuente in sede di registrazione ai sensi dell’art. 17 comma 3 del dpr n. 131/86. L’ufficio, quindi, anche in appello, insisteva, invece per la determinazione della sanzione nella misura della stessa ragguagliata all’intera durata contrattuale, mentre il contribuente appellato ribadiva che nei casi di opzione di assolvimento dell’imposta di registro su base annuale, la misura della sanzione doveva essere quella riferibile all’effettiva imposta versata, quella annuale, e non a quella totale prevista dall’intero accordo contrattuale. La Ctr lombarda ha ritenuto corretta la posizione dei giudici della Ctp dal momento che è lo stesso articolo 69 del dpr n. 131/1986 che, nello stabilire la sanzione conseguente alla tardiva registrazione del contratto, deve esser letto in uno all’art. 17, che prevede la possibilità per il contribuente di pagare l’imposta con riferimento anche alla singola annualità. Proprio tale facoltà, ha precisato il collegio regionale di Milano, porta con sé conseguenze anche sul piano sanzionatorio: non sarà perciò compatibile col principio di proporzionalità irrogare una sanzione che sia da commisurare all’imposta dovuta, ovvero a quella che il contribuente abbia deciso di versare solo annualmente. Si rivelava, pertanto, illegittimo l’atto di contestazione con cui l’ufficio aveva irrogato la sanzione calcolata sull’intero canone della locazione pluriennale stipulata, poiché emesso in spregio a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 69 e 17 comma 3 del Tur. Propendendo, alla misura della sanzione così come ricalcolata dal contribuente nella misura inferiore parametrata al singolo anno di versamento, la Ctr ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di accoglimento.
Benito Fuoco
L’Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n. 2339/17/2019 emessa il 16/4/2019, depositata il 23/5/2019, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso del ricorrente avverso l’atto di contestazione n. (…), notificato al contribuente per la tardiva registrazione del contratto di locazione (…).
In sede di registrazione del contratto, l’appellato dichiarava di voler pagare l’imposta di registro solo relativamente al primo anno di durata della locazione, ex art. 17, comma 3, dpr 131/86, parametrando la sanzione per la tardiva registrazione all’imposta corrisposta per la prima annualità contrattuale.(…)
I giudici di prime cure sposavano la tesi della contribuente, sostenendo che l’art. 69 del dpr 131 del 1986 nello stabilire la sanzione conseguente alla omessa o tardiva registrazione del contratto facesse riferimento all’art. 17 del medesimo decreto, che prevedeva la possibilità di pagare l’imposta con riferimento a un singolo anno del contratto.
Lamentava l’appellante che in tal modo la Commissione tributaria provinciale non avesse fatto alcun riferimento alla base imponibile di cui all’art. 43, lett. h, dpr 131 del 1986, secondo il quale la base imponibile per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale è data dall’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.(…)
Ritiene il Collegio che l’appello vada rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
E, invero, il legislatore, nel prevedere che il contribuente possa assolvere all’imposta di registro relativa a un contratto di locazione pluriennale anche pagandola annualmente non ha concesso una rateazione, occorrendo comunque che esista il presupposto impositivo, costituito dalla permanente efficacia del contratto suindicato.
Ciò, a maggior ragione, con riferimento alla determinazione e applicazione di sanzioni.
Ne consegue che non appaia conforme al dettato normativo e, comunque, al principio di proporzionalità, la pretesa dell’ufficio di identificare l’imposta dovuta, di cui all’art. 69 citato decreto, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, all’intero canone della locazione pluriennale stipulata.
Il contribuente, pertanto, aveva correttamente determinato la sanzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 17, comma 3 Tur.(…)
P.Q.M.
La commissione respinge l’appello dell’ufficio, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

