Superbonus, scritture contabili
ad hoc per lo sconto in fattura
Rilevazioni contabili dello sconto in fattura sotto i riflettori. L’ampio interesse suscitato dal 110%, unitamente alla possibilità di immediata monetizzazione tramite lo sconto del fornitore o la cessione del credito, impone di ricostruire le regole per la corretta rilevazione contabile, in assenza di indicazioni ufficiali. Per effetto delle disposizioni del decreto c.d. «Rilancio» è stata prevista una detrazione, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i suddetti interventi possono «optare», in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. «sconto in fattura»); b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Riguardo allo sconto in fattura, prendiamo a riferimento una esemplificazione riportata nella circolare 24/E/2020.
Un contribuente sostiene una spesa per 30.000 euro (detrazione di 33.000 euro, ossia il 110%) a fronte della quale il fornitore emette fattura; nel caso in cui quest’ultimo conceda lo sconto sul corrispettivo (supponiamo sull’intero valore del corrispettivo), lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro.
In tal caso, contabilmente, il fornitore dovrà, in contropartita alla rilevazione (in dare) del credito d’imposta per 33.000 euro, stornare il credito verso il cliente (per 30.000 euro) e rilevare il maggior credito di 3.000 euro nella voce «A5) Altri ricavi e proventi» del conto economico.
Tale modalità di rilevazione considera la nozione di «corrispettivo» comprensiva di Iva, come tecnicamente inteso.
Nella direzione di intendere il corrispettivo come comprensivo dell’Iva anche il provvedimento n. 283847/2020: al punto 3.3 dello stesso, infatti, viene previsto che l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Ciò detto, si ritiene che le considerazioni contabili su riportate abbiano valenza anche laddove il fornitore applichi uno sconto parziale; in tal caso, precisa l’Agenzia, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.
Ciò comporta in sostanza che, se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Riguardo, invece, l’eventuale cessione del credito da parte del fornitore, ad esempio un istituto di credito, si ritiene che sul piano contabile sia da operare la seguente rilevazione: in avere, lo storno del credito d’imposta e, in dare, il corrispettivo monetario ottenuto a fronte della cessione a cui si aggiungono eventuali oneri finanziari ad esso collegati.
Nel caso il fornitore non opti per la cessione del credito, occorrerà valutare con attenzione la possibilità di poter utilizzare in compensazione l’intero quinto spettante in quanto la quota non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

