Sismabonus condizionato
se l’asseverazione è tardiva
La società che sta svolgendo lavori di ristrutturazione mediante parziale demolizione e ricostruzione di un capannone per migliorare il rischio sismico dell’edificio non può accedere al sismabonus se presenta un’asseverazione tardiva. Asseverazione tardiva che viene invece ammessa nel caso in cui beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. È quanto emerge dalle risposte ad interpello n. 508 e 513 dell’Agenzia delle entrate. Nel primo caso, la società istante chiede di poter fruire delle disposizioni di cui all’art. 16 bis del decreto-legge 63/2013, che, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ha previsto una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. In particolare, in questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il deposito dell’asseverazione effettuato dall’istante debba essere considerato tardivo, in quanto la norma (art. 16 bis, comma 1-quater) era già in vigore dal 1° gennaio 2017 e non è stata oggetto di modifiche: «Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1-quater dell’art. 16 del decreto-legge 63/2013». Diversamente, l’istanza di interpello n. 513 concerne la detrazione di cui al comma 1-septies, che riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (sempre mediante demolizione e ricostruzione, che determinano il passaggio a una/due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. In questo caso, secondo l’Agenzia, «i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente alla modifica normativa hanno la possibilità di presentare un’asseverazione tardiva». Come già chiarito dalla circolare n. 19/E del 2020, infatti, le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l’asseverazione, possono integrare i titoli abitativi con l’asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai nuovi acquirenti.

