Bonus locazioni frenato da Bruxelles e burocrazia
Bruxelles e burocrazia mettono le ganasce al bonus locazioni.


Sia il prolungamento del tax credit locazioni stabilito con decreto Agosto (dl 104/2020), sia il selettivo ampliamento concesso con il decreto ristoro (dl 137/2020), presentano pesanti limitazioni all’utilizzo dell’agevolazione che ne minano seriamente la performance.


Relativamente alle novità introdotte con il dl Agosto, decreto che ha prolungato l’arco temporale di fruizione del tax credit anche ai canoni versati di competenza della mensilità di giugno (luglio per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) e per quelli fino al 31 dicembre 2020 per le imprese turistico-ricettive, le limitazioni all’utilizzo del bonus arrivano da due fronti.


Il primo è la necessità dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.


Come indicato nel decreto Agosto all’articolo 1 comma 3, l’efficacia della disposizione è infatti subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


Per ora però da Bruxelles tutto tace ed il bonus resta di fatto solamente «su carta».


Il secondo fronte è invece interno.


Qualora dovesse arrivare il via libera dalla Commissione, infatti, non risultano ancora aggiornati i modelli di comunicazione per le cessione del credito che, di conseguenza, sarebbe immediatamente spendibile unicamente in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Differenti invece sono le problematiche all’utilizzo del tax credit relativamente alle novità contenute del decreto ristoro.


Grazie alle nuove disposizioni introdotte da quest’ultimo decreto, il bonus locazioni risulta usufruibile anche per i canoni corrisposti e di competenza delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 solamente però dai contribuenti colpiti direttamente o indirettamente dall’ultimo parziale lockdown.


In questo caso la limitazione non arriva dalla Commissione Europea, non essendo stata prevista una specifica autorizzazione, ma deriva dalla stringente disposizione prevista in caso di cessione del credito stesso.


Come indicato nel provvedimento n. 250739/2020, ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 (il decreto Rilancio), la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.


In poche parole dunque qualora un beneficiario del credito avesse intenzione di cederlo entro fine anno, l’ipotetico acquirente avrebbe a disposizioni pochissimi mesi (entro il 31/12/2020) per utilizzarlo, rischiando quindi di perderlo in caso di assenza totale o parziale di imposte o contributi da versare.


Unica alternativa sarebbe far slittare la cessione successivamente al 1° gennaio 2021 ed in questo caso l’ipotetico cessionario avrebbe 12 mesi per l’utilizzo del bonus.


Di contro però il beneficiario/cedente dovrebbe corrispondere i pagamenti ed attendere qualche mese per liquidare il tax credit accumulato.


Ovviamente queste problematiche nascono solo in caso di utilizzo cosiddetto indiretto del bonus.


Nessun ritardo nella fruizione vi sarà invece tramite utilizzo diretto da parte del beneficiario ovvero tramite in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure attraverso l’indicazione del bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.