L’asseverazione anche da una società tra professionisti
P.A.
CUMULABILITÀ
DEGLI INCENTIVI
Quesito
Intendo effettuare, unitamente ad un intervento trainante, la sostituzione degli infissi e della caldaia (intervento trainato) che erano già stati sostituiti negli anni precedenti utilizzando i benefici fiscali del c.d. Ecobonus. Posso accedere alle agevolazioni Superbonus per l’intervento trainato? Posso continuare ad utilizzare le detrazioni che derivano dai lavori Ecobonus contemporaneamente alle detrazioni da Superbonus, quest’ultime calcolate sia rispetto ai lavori trainanti sia ai lavori trainati di nuova realizzazione?
Risposta
Le disposizioni vigenti non escludono la possibilità di beneficiare contemporaneamente sia delle detrazioni d’imposta per lavori da Ecobonus effettuati in anni precedenti sia di quelle relative al Superbonus 110%. Si segnala, in ogni caso, che il Decreto attuativo delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio nel disciplinare i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali ha previsto nel caso di interventi che si qualificano come mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti, che ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Ai fini della corretta individuazione della spesa massima ammessa in detrazione è dunque importante verificare se il nuovo intervento è qualificato come «prosecuzione» di interventi iniziati negli anni precedenti.
POTENZIAMENTO
DEL FOTOVOLTAICO
Quesito
È possibile includere negli interventi oggetto del superbonus il potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente e già incentivato con un conto energia?
Risposta
La risposta è negativa. Con riguardo agli impianti fotovoltaici già incentivati con un conto energia l’Agenzia delle entrate con circolare 13/2019 ha disposto che «L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti».
OK AGLI ATTESTATORI
IN SOCIETÀ
Quesito
L’asseverazione prevista per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio può essere rilasciata da società (s.r.l.) partecipate da professionisti?
Risposta
Le detrazioni previste dal dl Rilancio sono subordinate alle asseverazioni rilasciate da un tecnico abilitato che accerta la rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge, compresa, ove prevista, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute. Quanto alle caratteristiche che deve avere il professionista attestatore, il decreto attuativo che ha definito i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali ha specificato che il tecnico abilitato è il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Dunque, l’attestazione è valida se proveniente da chi svolge un’attività professionale regolamentata in ordini professionali, c.d. professioni protette. In considerazione del fatto che l’ordinamento vigente consente di costituire società tra professionisti aventi per oggetto l’esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali e non vi è alcuna preclusione rispetto alla forma societaria, è possibile per una s.r.l. costituita da tecnici professionisti che esercitano una «professione protetta»rilasciare le asseverazioni richieste per legge.
LASTRICO SOLARE
E DETRAZIONE
Quesito
Sono proprietario di un appartamento in condominio sito all’ultimo piano ed intendo effettuare dei lavori di isolamento termico del lastrico solare, che risulta accatastato unitamente al mio appartamento. I lavori dovranno essere approvati dall’assemblea di condominio o restano di mia competenza essendo proprietario del lastrico?
Risposta
I lavori per la coibentazione del lastrico solare sono agevolabili nella misura prevista dal Decreto Rilancio a condizione che l’intervento incida per almeno il 25% sulla superficie disperdente lorda dell’intero condominio e che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno. Al verificarsi di tale condizione, l’intervento si qualifica come «trainante». Dal momento che il lastrico solare costituisce la copertura del condominio, l’esecuzione dei lavori dovrà essere approvata dall’assemblea condominiale. È ben possibile che la relativa spesa sia sostenuta dal solo condomino proprietario del lastrico solare che avrà per questo diritto ad utilizzare in via esclusiva la detrazione; ciò dovrà essere espressamente autorizzato dall’assemblea di condominio, con voto unanime. Tale circostanza trova conferma anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate che si è espressa in argomento con risposta ad interpello 499/2020.

