Superbonus 110% e cambio destinazione d’uso: maxi-sconto per la stalla che diventa casa
Superbonus 110% in caso di cambio di destinazione d’uso: è possibile beneficiare della detrazione fiscale, con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, anche per trasformare l’ex stalla in unità immobiliare residenziale. I chiarimenti e le istruzioni operative arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 538 del 9 novembre 2020.
Il superbonus del 110% consente di trasformare una stalla in casa. Il cambio di destinazione d’uso del fabbricato dovrà essere indicato nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
La risposta all’interpello n. 538 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 novembre 2020 è sicuramente una di quelle da considerare come importanti ai fini del superbonus del 110%.
Oltre alle indicazioni relative all’accesso al maxi-sconto fiscale in caso di cambio di destinazione d’uso e trasformazione del fabbricato in unità immobiliare residenziale, vengono affrontate diverse tematiche di rilievo.
Tra queste, vi è l’alternatività tra superbonus del 110% e bonus facciate e, in genere, la prassi operativa da seguire per le categorie di spese che accedono a diverse detrazioni fiscali.
Superbonus 110% e cambio destinazione d’uso: maxi-sconto per la stalla che diventa casa
Considerando la rilevanza delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, vale la pena soffermarsi in maniera specifica sui quesiti e sulle risposte contenute nell’interpello n. 538.
A richiedere chiarimenti è un contribuente comproprietario, con il coniuge, di un’unità immobiliare di categoria C\2, adibita in passato a stalla, ricovero attrezzi agricoli e fienile. L’intento del contribuente è effettuare lavori nel 2021 ammissibili al sismabonus per trasformare il fabbricato in unità immobiliare residenziale, da adibire ad abitazione principale del proprio nucleo familiare.
Su una facciata dell’edificio, costituita da un muro di pietra antico, sono però ammessi solo lavori di risanamento e restauro conservativo, e l’intento del contribuente è effettuare opere ammesse al bonus facciate (non influenti dal punto di vista termico.
Sono questi i due macro-temi analizzati dall’Agenzia delle Entrate sui quali ci soffermeremo di seguito, per spiegare:
le modalità operative per accedere al superbonus del 110% per lavori di riduzione del rischio dell’edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale;
se per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico.
Superbonus del 110% ad ampio spettro per il cambio di destinazione d’uso
Sul tema delle ristrutturazioni su fabbricati non abitativi, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risoluzione n. 14/2005, all’interno della quale è evidenziato che per i lavori di ristrutturazione, compresi quelli volti a ridurre il rischio sismico, è possibile fruire delle detrazioni fiscali se la destinazione d’uso abitativa risulterà solo a seguito dell’esecuzione delle opere.
È tuttavia necessario che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.
I chiarimenti forniti nella risposta all’interpello del 9 novembre 2020 per i lavori su un immobile accatastato come C\2 richiamano quanto già previsto per i lavori di ristrutturazione e riduzione del rischio sismico, con i dovuti adattamenti in relazione all’avvio del superbonus del 110%.
L’aliquota del 110% prevista dal decreto Rilancio si applica alle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio. Si tratta, in sostanza, di alcuni degli interventi trainanti.
Il limite di spesa per i lavori rientranti nel sismabonus è pari a 96.000 euro all’anno per unità immobiliare. Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi trainati).
Non conta quindi la categoria catastale iniziale dell’immobile. Il superbonus del 110% spetta anche per i lavori che mirano a trasformare un deposito o una stalla in una casa.

