Lavori condominiali con un sì
Per i lavori condominiali, sostenuti totalmente dal condomino, è comunque necessaria la delibera all’unanimità. Senza redditi imponibili, anche «astrattamente», in Italia non vi è alcuna possibilità di fruire della detrazione e/o di cederla o di ottenere lo sconto in fattura.
Questo ciò che è emerso dall’intervento della dirigente dell’Agenzia delle entrate Patrizia Claps nel corso di un webinar organizzato il 10 novembre scorso dall’Istituto per il governo societario (Igs), guidato dal presidente Paolo Moretti, avente ad oggetto il Superbonus 110%, alla presenza di tutti gli ordini professionali (notariato, forense, commercialisti e consulenti del lavoro).
Dopo le varie relazioni che si sono succedute, la parola è passata alla dirigente dell’Agenzia delle entrate che, abbandonando la propria relazione, si è concentrata su talune criticità emerse nel corso del convegno on line, nel rispetto degli indirizzi che la stessa agenzia ha già fornito con i recenti documenti di prassi (in particolare, con la circolare n. 24/E/2020).
Preliminarmente, è stato evidenziato che è di prossima uscita una circolare corposa con risposte a numerosi quesiti, superiori a quelli già evasi nei recenti con la stampa specializzata, mentre sulle tematiche concernenti gli interventi specifici (cappotto sul soffitto, ampliamento di volumetria, sotto tetto, chiusure con verande e altro) è in corso un confronto con i dirigenti di Enea.
Nel merito, sull’eccezione che l’art. 119 cita le parti comuni dell’edificio e non il condominio, l’agenzia ha evidenziato che il comma 9, in particolare la lettera a) richiama i condomini e, quindi, in linea con una applicazione sistematica della norma ci si deve attenere a quanto precisato dal punto 1.1 della circolare 24/E/2020 con il quale viene precisato che il Superbonus «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario»; quindi, in tali casi, si deve fare riferimento alla detta qualificazione (condominio), di cui agli articoli da 1117 a 1139 c.c. e, di conseguenza, il 110% non ha limitazioni per gli interventi condominiali (trainanti).
La seconda criticità riguarda i soggetti non residenti che non possiedono immobili e/o redditi da dichiarare in Italia e, in linea con quanto indicato nella circolare citata (§ 1.2), il 110% non spetta a chi non possiede redditi imponibili ma spetta, al contrario, ai soggetti che possiedono anche un reddito «astrattamente» imponibile; il richiamo è ad una recente risposta della stessa agenzia sulla possibilità di fruizione del 110% in presenza di una abitazione principale, non tassata giacché la rendita viene neutralizzata.
È possibile, secondo tale indirizzo, fruire anche della detrazione maggiorata in presenza di soggetti a regime sostitutivo (forfetari) o di residenti all’estero che, pur non possedendo l’immobile in proprietà, eseguono gli interventi indicati dall’art. 119 ma soltanto se subiscono anche una mera tassazione sostitutiva per interessi attivi o su un rapporto di conto corrente, non potendo utilizzare la detrazione direttamente, procedendo con la cessione o con l’ottenimento dello sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020.
Sul punto al richiamo, da parte dei relatori, alla recente interrogazione parlamentare (n. 5-04433 del 28/07/2020) con la quale il ministero ha risposto che il Superbonus del 110% previsto dall’art. 119 del dl 34/2020 spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che, quindi, anche i soggetti residenti all’estero possono beneficiare della detrazione del 110%, potendo optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 121, la dirigente ha confermato la necessità, anche per la cessione o sconto, di un reddito (anche minimo) imponibile.
Infine, richiamando una recente risposta fornita dall’agenzia (n. 499), relativa agli interventi su un lastrico solare, l’agenzia ha confermato la necessità, ai fini della fruizione del 110% da parte del condomino che si accolla la totalità delle spese (anche quelle comuni), che i lavori siano stati comunque deliberati all’unanimità dal condominio, non potendo tenere conto delle modifiche (in riduzione) introdotte dal decreto agosto (comma 3-quinquies dell’art. 51 del dl 104/2020, introdotto nell’iter di conversione, con il quale è stata disposta l’introduzione nell’art. 119 del dl 34/2020 del nuovo comma 13-ter).

