Cessione crediti più conveniente
La proroga delle maxi detrazioni per ristrutturazioni edilizia e risparmio energetico, prevista dalla legge di bilancio 2021 attualmente in bozza, aumenta anche la convenienza di una futura cessione dei relativi crediti d’imposta. Grazie alla disposizione contenuta nel dl 34/2020 (il decreto rilancio) all’articolo 121 c. 2 infatti, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 alcune tipologie di spese relative ad interventi edilizi su immobili, posso optare per la cessione dei relativi crediti fiscali in alternativa all’utilizzo diretto della correlata detrazione spettante. Alcuni dei crediti d’imposta cedibili riguardano anche interventi la cui detrazione, in alcuni casi maggiorata, è attualmente indicata come meritevole di proroga nella legge di bilancio 2021 in fase di definizione. Secondo quanto disciplinato all’art, 12 della bozza di legge di bilancio infatti, risulterebbero confermate per tutto il 2021 le detrazioni maggiorate al 65% spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (ex dl 63/2013 ai commi 1 e 2, lett, b e b-bis dell’art. 14) e quelle al 50% (ex comma 2-bis dello stesso articolo) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa. Confermata fino al 31/12/2021 anche la maxi detrazione con tetto a 96 mila euro e percentuale al 50% (invece degli ordinari 48 mila euro e 36%) per le spese sostenute in interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis c.1 del Tuir. Ma non solo. Oggetto di proroga è infatti anche il credito d’imposta relativo al bonus facciate, la detrazione spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, agevolazione introdotta dai sensi dell’art. 1, co. 219, della legge 160/2019. Dunque, anche per il 2021, i soggetti che sosterranno le spese relative a queste tre macro categorie di interventi edilizi sugli immobili, potranno beneficiare della tripla modalità di fruizione, quella diretta tramite detrazione, la cessione del credito, oppure lo sconto in fattura operato dal fornitore commissionario. In ottemperanza all’articolo 121, comma 2 del dl rilancio, è possibile utilizzare questa multipla modalità di fruizione del beneficio solamente per le spese riferite a interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
b) efficienza energetica di cui all’art. 14 del dl 63/2013, e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del dl 34/2020;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del dl 63/2013 e di cui al comma 4 dell’art. 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del dl 63/2013, e di cui al comma 8 dell’art. 119.

