IL MIO 110% RISPONDE


Recupero dell’importo in solido su beneficiario e fornitore


ACCESSO AL SUPERBONUS 


E CONTROLLI DELL’AGENZIA


Quesito


In cosa consistono, nella pratica, i controlli dell’Agenzia delle Entrate ai fini di verificare la legittimità ovvero la correttezza dell’avvenuto utilizzo dell’agevolazione da Superbonus 110? 


Risposta


L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020, è intervenuta sul punto specificando che:


– I fornitori e i soggetti cessionari rispondono esclusivamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare ovvero in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 


– Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. 


– L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.


– Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni. 


– Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la previsione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari con applicazione delle sanzioni ad essa connesse. 


LIMITE MASSIMO 


DELLE SPESE DETRAIBILI 


Quesito


Il quesito ha ad oggetto l’eventuale superamento del limite massimo di spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio.


Precisamente, si richiede di comprendere il corretto modus operandi nel caso in cui un fornitore, in fase di compilazione dell’istanza da trasmettere all’agenzia delle entrate per sconto in fattura, si accorga di avere superato il limite massimo delle spese da portare in detrazione per euro 3.000,00.


Sulla base di quanto sopra, specificamente si richiede se per l’importo in eccesso possa essere applicato al cliente uno sconto, così da recuperare le spese in eccesso.


Risposta


Il quesito merita alcune puntualizzazioni indispensabili ai fini di comprendere il percorso logico-operativo da effettuare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:


1. La detrazione (nella misura del 110%) si applica con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del Contribuente per gli interventi specificamente previsti dalla normativa di riferimento.


2. I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati, nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. 


3. I limiti di spesa vanno dunque individuati sulla base di ciascun intervento realizzato; il limite di spesa complessivo sarà dato dalla somma di essi.


4. Le spese effettivamente sostenute sono da riferirsi a ciascun intervento posto in essere, nei limiti suddetti.


5. Il totale delle spese effettivamente sostenute, così come individuato ai sensi del punto precedente, costituirà l’importo sul quale sarà calcolata la percentuale di detrazione pari al 110% dello stesso. 


6. L’importo così ottenuto potrà, alternativamente alla detrazione, costituire oggetto di opzione per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione di credito di imposta.


7. Le spese eccedenti il limite previsto, calcolato come sopra indicato, saranno escluse dall’agevolazione.


Posto quanto sopra, al fine di verificare il corretto comportamento attuabile si suggerisce di ripercorrere l’iter operativo così come declinato, in modo tale da individuare (correttamente) ex ante l’importo di spesa oggetto di detrazione. 


Va da sé, infatti, che, costituendo il limite di spesa una condizione imprescindibile ai fini della quantificazione della detrazione e dunque dell’applicazione della disciplina agevolativa de qua, una quantificazione erronea dello stesso ne pregiudicherebbe inevitabilmente la corretta attuazione, con evidenti ripercussioni in termini di sanzioni a seguito di controlli futuri da parte dell’amministrazione finanziaria.