Imu beni strumentali, indeducibilità illegittima

Imu sugli immobili strumentali, illegittima l’indeducibilità integrale dalle imposte sui redditi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ieri ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’Imu, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi (la sentenza sarà depositata nelle prossime settimane). Tutto nasce dalla decisione della Ctp di Milano di censurare l’art. 14, comma 1, del dlgs sul federalismo fiscale municipale (14/3/2011, n. 23), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’Imu dall’Ires. Secondo la Ctp, tale indeducibilità sarebbe stata in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata. La Corte ha dichiarato fondate le questioni con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza. «Il legislatore, infatti», spiega la Consulta, «una volta individuato il presupposto dell’Ires nel reddito complessivo netto non può rendere indeducibile un tributo come l’Imu sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito». La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, che tuttavia, va ricordato, è rimasta in vigore per il solo 2012. Sono state invece dichiarate legittime le disposizioni legislative successive che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’Imu sugli immobili strumentali fino a prevedere la totale deducibilità a partire dal 2022.