Sismabonus sugli acquisti con la stipula entro il 2022
Per beneficiare del «sismabonus acquisti», l’atto di acquisto va stipulato entro il 31 dicembre 2021. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 557 sul comma 1-septies dell’art. 16, decreto-legge 63/2013, che si differenzia dal sismabonus in quanto «beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari». La detrazione riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (tramite demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, che determinino il passaggio a una/due classi inferiori di rischio) eseguiti da imprese di costruzione che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all’alienazione dell’immobile. L’agevolazione è in vigore dal 1.01.2017 al 31.12.2021 e si riferisce alle spese sostenute in tale periodo. L’Agenzia ha chiarito che, per beneficiarvi, è «necessario che l’atto di acquisto sia stipulato entro il 31 dicembre 2021». Nella risposta n. 558, l’Agenzia ha poi precisato che il «sismabonus acquisti» dev’essere calcolato, nel limite massimo di spesa di € 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.