SEMPRE NECESSARIO VALUTARE CON ATTENZIONE E ANTICIPATAMENTE QUALI STRADE INTRAPRENDERE


110%, scelte ben ponderate
Non solo vantaggi per chi decide di avvalersi degli incentivi per la riqualificazione energetica. Il Superbonus al 110% convive con le altre agevolazioni e può essere oggetto di cumulo o sovrapposizione fra incentivi, con il rischio, tuttavia, in caso di scelte non ben ponderate, di perdere tutti i benefici.


Il contesto normativo. Il decreto Rilancio (n. 34/2020), con gli artt. 119 e 121, interviene nell’ambito delle disposizioni normative aventi ad oggetto gli interventi effettuati ai fini dell’efficientamento energetico, a fini antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’art. 119, nell’incrementare al 110% la percentuale di detrazione spettante sulle spese effettuate per gli interventi su richiamati, individua l’ambito oggettivo e soggettivo, le modalità di individuazione dell’imponibile di spesa agevolabile e di fruizione della detrazione e gli adempimenti necessari ai fini di godere del beneficio in questione. Le norme intervenute, come specificato nella circolare ministeriale n. 24/E, dell’8 agosto 2020, si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti, rispettivamente, per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 14, dl n. 63 del 2013), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, del Tuir), per gli interventi antisismici (art. 16, del dl n. 63 del 2013, c.d. «Sismabonus») e da ultimo, non in ordine di importanza, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14, dl n. 63 citato, c.d. «Ecobonus»). 


Tale circostanza comporta due distinte conseguenze:


1. agli interventi che non rientrano fra quelli specificamente previsti ai fini del Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste (ipotesi di cumulabilità);


2. quand’anche si rinvengano interventi ammessi al Superbonus, tale circostanza non esclude che questi stessi interventi possano comunque considerarsi agevolabili sulla base delle disposizioni sopra richiamate (ipotesi di sovrapposizione). 


Cumulabilità. L’Agenzia delle entrate ha chiarito come le disposizioni in materia di 110% si affianchino a quelle vigenti in materia di riqualificazione energetica, di Sismabonus e di Ecobonus. La stessa ha specificato come, con riferimento agli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restino applicabili le agevolazioni già previste in materia di riqualificazione energetica. Riferimento è fatto, precisamente, alle detrazioni spettanti per: 


– interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’art. 14, dl n. 63/2013, non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la percentuale di detrazione è ricompresa in un intervallo tra il 50 e l’85% delle spese sostenute, a seconda della tipologia di intervento, da ripartire in 10 quote annuali; 


– installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi relativi alla «realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia» ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, nonché installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Per tali interventi la percentuale di detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali; 


– installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-ter, del dl n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.


L’Agenzia conferma che nell’ipotesi di effettuazione di più interventi, laddove questi siano riconducibili a distinte fattispecie agevolabili, il contribuente potrà cumulare le corrispondenti agevolazioni previste, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai differenti interventi, nel rispetto, altresì, degli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 


Il che equivale a dire che in caso di effettuazione di più interventi differenti, tutti potenzialmente agevolabili sulla base, ciascuno, della propria normativa di riferimento, in capo al contribuente si formerà una sorta di «onere» aggiuntivo di separata contabilizzazione: onere finalizzato, cioè, a far sì che ciascuna spesa sostenuta per un determinato intervento sia ad esso direttamente riconducibile, senza margine di confusione con le spese sostenute per gli ulteriori interventi posti in essere. Attività non complessa di per sé, ma sicuramente certosina, con tutto ciò che un’attività di questo tipo comporta in termini di attenzione e di tempo. A ciò si aggiunge, sempre nel rispetto della autonomia degli interventi effettuati, volta a garantire anche la trasparenza delle operazioni e un agevole controllo ex post da parte degli organi preposti, l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalle norme di riferimento per ciascun intervento realizzato. 


Sovrapposizione. Può accadere che vengano posti in essere interventi che, a seguito delle opportune verifiche circa l’applicabilità o meno delle disposizioni in materia, risultino riconducibili non solo al Superbonus, ma anche ad altre ipotesi di agevolazione tra quelle sopra previste. In tale ipotesi il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti previsti. Tale circostanza comporta, da parte del contribuente, adeguate valutazioni volte ad individuare quella, tra le agevolazioni applicabili, che risulti essere la più conveniente. 


Scelte da ponderare. Va da sé, dunque, come ad emergere sia la necessità di una adeguata analisi propedeutica circa la fattibilità e la concreta attuazione dell’intervento complessivamente considerato. Se da un lato la normativa pone l’accento sull’innegabile vantaggio che le disposizioni sono volte a far perseguire, vero è, dall’altro lato, che una valutazione superficiale o che comunque non tenga conto in egual misura di tutti gli aspetti a latere del vantaggio fiscale, rischia di penalizzare fortemente un contribuente troppo «entusiasta». E se questo è vero già in caso di sovrapposizione tra gli interventi, laddove di fatto la scelta del contribuente è dettata esclusivamente sulla convenienza alla luce della disamina della fattispecie specifica e delle diverse disposizioni e discipline alle quali l’intervento è potenzialmente riconducibile, ancor più è vero nell’ipotesi di cumulabilità.


Se infatti il cumulo tra agevolazioni potrebbe rappresentare lo «strumento perfetto» per godere del massimo importo di detrazione possibile, sempre nel rispetto delle disposizioni di riferimento, s’intende, il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che tale «strumento» potrebbe non essere adeguatamente gestito da un contribuente poco attento o semplicemente frettoloso, con la conseguenza di vedersi disconoscere la detrazione, senza se e senza ma. 


Una idonea analisi preventiva consentirà non solo una corretta individuazione della fattispecie in corrispondenza della normativa di riferimento e con essa la corretta individuazione dell’agevolazione fruibile, bensì sarà in grado di consentire una valutazione empirica circa l’insieme dei comportamenti richiesti e il margine di attuabilità di tali comportamenti non astrattamente esaminati, bensì calati nella specifica fattispecie di riferimento.