Leasing finanziario, è l’utilizzatore a pagare l’Imu

Nelle ipotesi di immobili concessi in leasing finanziario, anticipatamente risolto ma senza effettiva restituzione del bene, il soggetto passivo dell’Imu, ai sensi dell’art. 9 del dlgs n. 23/2011, è l’utilizzatore, essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata, in forza del principio di ultrattività del contratto, anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell’immobili.


Questa è la conclusione della Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 614/2010) in ordine alla lettura dell’art.9 e al contrasto giurisprudenziale formatosi in materia, ove il contrario (e maggioritario) indirizzo afferma invece, sempre in base alla medesima norma, che il soggetto passivo della suddetta imposta, in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario. Ciò in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa «la titolarità di diritti opponibili ‘erga omnes’, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente» (Cass. n. 29973/2019). 


Nell’aderire al pensiero opposto (Cass. n. 19166/2019), ispirato dalla ratio della Tasi e valorizzante la perpetuatio nel possesso dell’immobile con sostanziale ultrattività dell’originario contratto di locazione finanziaria, il collegio toscano ha giustificato il responso anche con esigenze di giustizia sostanziale, quale quella di evitare, a chi ha subito il danno da inadempimento contrattuale e la mancata restituzione del bene, anche la beffa dell’imposizione tributaria.