Plusvalenze dei terreni con tassazione per cassa
Quando dalla vendita di terreni edificabili si realizzino plusvalenze patrimoniali, e non ricorrano le finalità speculative ex articolo 76 dpr 597/73, ai redditi conseguiti si applica il principio di cassa con il conseguente obbligo di dichiarare il reddito solo al momento di percezione del corrispettivo. Le plusvalenze che scaturiscono dalla vendita di immobili non riferibili alla prima casa ed acquistati entro i cinque anni, sono, invece, tassati per competenza, con l’obbligo di dichiarare la plusvalenza dalla data del trasferimento notarile. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nell’Ordinanza n.21115/2020 del 2 ottobre scorso. Nel caso trattato, il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Torino gli contestava l’omissione di plusvalenze patrimoniali conseguite per la vendita di un terreno edificabile. Impugnando l’atto, il ricorrente comunicava di essere stato truffato e che non aveva, in realtà, ricevuto il corrispettivo pattuito per la vendita. Sia la Commissione tributaria provinciale di Torino che la Commissione regionale del Piemonte hanno detto che, non avendo, il venditore, ricevuto le somme, non si era realizzata materia imponibile ed hanno, conseguentemente, accolto il ricorso presentato dal contribuente. La sentenza della Commissione regionale è stata impugnata dall’Agenzia erariale con ricorso per cassazione. Il collegio di Piazza Cavour ha confermato la decisione dei giudici di merito ed annullato l’accertamento. Nell’Ordinanza di cui al commento, la cassazione chiarisce quale sia la tassazione delle plusvalenze immobiliari. Le plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) e b), del dpr. n. 917 del 1986, a norma dell’articolo 68, comma 1, dello stesso decreto, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, in quanto il principio di competenza opera, a norma dell’art. 76 del dpr n. 597 del 1973, per le sole plusvalenze aventi finalità speculative: ne deriva che il momento rilevante ai fini dell’imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e, nel secondo, quello in cui lo stesso corrispettivo è stato dichiarato nell’atto pubblico di cessione.