Saldo Imu, esenzioni ampliate


Le esenzioni temporanee e la cancellazione della seconda rata Imu, concesse per riparare in parte i danni causati dal Covid 19, si applica a tutti i soggetti passivi del tributo che svolgono le attività commerciali più direttamente danneggiate dalla pandemia, anche se non sono proprietari degli immobili. Quindi, fruiscono dell’esonero dal pagamento del saldo Imu anche i gestori delle attività commerciali individuate dai decreti che si sono succeduti, che pur non essendo proprietari degli immobili sono soggetti passivi dell’imposta nella qualità di usufruttuari, usuari, concessionari, locatari finanziari e via dicendo. Lo prevede l’articolo 8 del dl «Ristori 4» (157/2020). 


Con questo intervento normativo tanto atteso, il legislatore rende più equo il trattamento agevolato, allargando ulteriormente l’ambito dei soggetti esenti. Il beneficio, infatti, viene esteso a tutti i titolari dei diritti reali di godimento, che non sono proprietari degli immobili. L’articolo 8 sopra indicato dispone che le agevolazioni «si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche». Le attività economiche sono quelle già indicate nei precedenti provvedimenti legislativi. Il comma 743 della legge di bilancio 2020 elenca i soggetti passivi del tributo, titolari di diritti reali di godimento. In particolare: locatari finanziari, usufruttuari, usuari, concessionari e così via.


La nuova disposizione, dunque, non amplia l’elenco delle categorie di attività esonerate dal pagamento del saldo Imu, com’è accaduto con i precedenti decreti legge, ma la platea dei contribuenti che in condizioni normali sono obbligati al versamento. Va ricordato che, di recente, l’articolo 5 del cosiddetto dl «Ristori 2» (149/2020) ha stabilito che fruiscono della cancellazione della seconda rata Imu coloro che esercitano le attività riferite ai codici Ateco, limitatamente ai territori regionali particolarmente colpiti dalla pandemia, vale a dire gli immobili destinati a grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi degli istituti di bellezza, agenzie matrimoniali e via di seguito, indicati nell’Allegato 2 al decreto, ubicati nei comuni delle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute come zona rossa, in base al dpcm del 3 novembre 2020. Ancor prima, sempre con riferimento alle attività indicate nella tabella Ateco, l’articolo 9 del decreto legge «Ristori» (137/2020) aveva assicurato il benefico fiscale a bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi e altre. Con il primo intervento normativo, invece, l’articolo 177 del dl «Rilancio» (34/2020) aveva anticipato anche l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali. Dopo l’agevolazione è stata estesa a tutti gli immobili nei quali si svolge attività ricettiva: agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. L’articolo 78 del dl «Agosto» (104/2020), poi, per le suddette attività ha disposto la cancellazione della seconda rata. 


Dell’abolizione del saldo Imu fruiscono anche altri immobili, tra i quali si possono annoverare: quelli rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti. Non pagheranno la seconda rata neppure coloro che destinano gli immobili a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.