IL MIO 110% RISPONDE
Il recupero della detrazione è su chi ha esercitato l’opzione
DATA INIZIO LAVORI
INTERVENTI TRAINANTI
Quesito
Il dl Rilancio ha introdotto una maggiore aliquota di detrazione per i cd «lavori trainati» se eseguiti congiuntamente ai «lavori trainanti». L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E/2020, ha previsto la detraibilità della spesa nella misura del 110% per i lavori trainati purché effettuati nell’intervallo temporale compreso tra la «data inizio lavori trainanti» e la «fine lavori trainanti».
Fatta questa premessa, vorrei sollevare i seguenti quesiti: quando un «lavoro trainante» si intende iniziato?
Come individuare in maniera certa il requisito della «data di inizio lavori trainanti»?
Risposta
L’art. 119, commi 2 e 8, dl Rilancio, ha accordato la maggiore detrazione del 110% anche rispetto alle spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 dl n. 63 del 2013 (cd ecobonus), per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato dl, per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’installazione di sistemi di accumulo integrati, individuati come «interventi trainati». Per espressa previsione normativa, la condizione per beneficiare della maggiore aliquota di detrazione è che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Dal tenore letterale della suddetta disposizione normativa emerge come l’unica condizione temporale posta ai fini del Superbonus è rappresentata dal sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili a far data dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda gli interventi trainati, poi, l’agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che il sostenimento delle relative spese sia effettuato nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine lavori riferita agli interventi trainanti. In linea con la normativa edilizia ed urbanistica, per «data di inizio lavori» deve intendersi la data in cui è stato presentato agli organi competenti il titolo abilitativo; per quanto riguarda, invece, la data di fine lavori, quest’ultima coincide con la data della dichiarazione di conformità, di collaudo o altra dichiarazione idonea resa dall’impresa che ha eseguito i lavori. Si precisa, inoltre, che l’agenzia delle entrate nel richiamato documento di prassi ha subordinato il beneficio in parola alla circostanza che gli interventi trainati siano effettivamente conclusi.
RESPONSABILITÀ IN CASO
DI INCONGRUENZE
Quesito
In caso di cessione del credito da Superbonus alla banca, chi risponde di eventuali incongruenze che emergono in sede di futuri accertamenti? La banca può rivalersi sul cedente o sul tecnico asseveratore?
Risposta
Le responsabilità per attestazioni e asseverazioni false o scorrette gravano, innanzitutto, sui professionisti che le hanno rese e consistono in sanzioni amministrative (da 2.000,00 a 15.000,00 euro per ogni asseverazione falsa) ed eventualmente penali.
In virtù di tale circostanza, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Atteso che l’accertamento della non veridicità delle asseverazioni e/o attestazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale, quest’ultimo verrà recuperato in capo al contribuente, responsabile del versamento delle imposte ordinarie.
I fornitori ed i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare ovvero in misura maggiore rispetto al credito d’imposta spettante. Pertanto, se l’istituto bancario acquista un credito d’imposta ma, a seguito dei controlli dell’Enea o dell’agenzia delle entrate, viene rilevato che il contribuente non avrebbe avuto diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta né è passibile di sanzione. In mancanza di pregiudizio per l’istituto bancario sembra dunque difficile ipotizzare la possibilità per lo stesso di rivalersi sull’attestatore, ferma restando comunque la libertà negoziale delle parti private di prevedere pattuizioni in tal senso.
Per converso, allorquando sussista l’ipotesi di «concorso di persone nella violazione» tributaria (art. 9, del dlgs 472/1997), l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cedenti.

