DOMANDE D & R RISPOSTE
Ho acquistato una villetta indipendente, già dotata di Ape dal 2016. Nel 2020 ho cominciato ad eseguire dei lavori di ristrutturazione (pesante) e ampliamento dell’abitazione e ora, sono nella fase di fare il cappotto, serramenti, fotovoltaico, pompa di calore eccetera. Avendo avuto un’Ape in corso di validità a inizio lavori, non dovevo farne una nuova? Ora poi non potrei più farla perché quando ho iniziato i lavori, non c’era ancora questa legge e ora la casa è priva di tutto in quanto è al rustico. Preciso che dalla redazione dell’Ape del 2016, non è stato fatto alcun tipo di lavoro di ristrutturazione. La casa era una classe G e andrò in classe A con l’Ape che dovrò fare a fine lavori.

Il problema del lettore riguarda molte situazioni analoghe, ovvero in cui l’Ape dell’immobile risale a qualche anno prima. L’articolo 110, comma 3, del Dl 34/2020 si limita a stabilire che complessivamente gli interventi eseguiti devono assicurare «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

La circolare 24/E/2020 sul punto si limita a richiamare il testo di legge, quindi, in assenza di un intervento di prassi che specifichi temporalmente che cosa significhi un «Ape prima dell’intervento» (prima di un giorno, un mese, un anno o cinque anni?), non resta che osservare che gli Ape hanno una validità fino a 10 anni, indicata nell’attestato stesso, e, quindi, in teoria anche quello del lettore dovrebbe essere utile allo scopo, ma – si ripete – occorre un puntuale intervento di prassi che confermi tale conclusione. (Alessandro Borgoglio)