IL MIO 110% RISPONDE


Non rilevano i lavori analoghi effettuati in passato


ACCESSO AL SUPERBONUS 


E CONTROLLI DELL’AGENZIA


Quesito


In cosa consistono, nella pratica, i controlli dell’Agenzia delle entrate ai fini di verificare la legittimità ovvero la correttezza dell’avvenuto utilizzo dell’agevolazione da Superbonus 110? 


Risposta


L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020, è intervenuta sul punto specificando che:


– I fornitori ed i soggetti cessionari rispondono esclusivamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare ovvero in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 


– Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. 


– L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.


– Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni. 


– Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la previsione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari con applicazione delle sanzioni ad essa connesse. 


IRRILEVANTI DETRAZIONI 


PER INTERVENTI PASSATI 


Quesito


Se in passato ho realizzato interventi di riqualificazione energetica non travalicando la soglia massimale prevista per il Superbonus del 110% e, attualmente, decido di effettuare lavori oggetto del 110%, devo rispettare i massimali vigenti o devo computare i relativi lavori a quelli oggetto delle detrazioni fruite in passato?


Risposta


L’art. 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020) ha introdotto per alcuni interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici una nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute (entro limiti di spesa previsti) nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali.


Trattandosi di nuovi interventi, seppure simili a quelli realizzati in passato, il lettore può beneficiare dell’agevolazione fiscale «Superbonus 110%» in relazione agli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel perimetro di applicazione dell’art. 119, dl 34/2020, non rilevando la circostanza che in passato abbia realizzato lavori analoghi e che la correlativa detrazione sia ancora in corso.


RESPONSABILITÀ A CARICO 


DEL BENEFICIARIO


Quesito


Nel caso in cui successivamente alla fruizione del Superbonus 110, venga accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è prevista una responsabilità a carico del beneficiario della detrazione? 


Risposta


La risposta è positiva. 


Successivamente alla fruizione del Superbonus 110, l’Agenzia delle entrate – come dalla stessa precisato nell’ambito della Guida all’uopo emessa e disponibile sul proprio sito internet – nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli Uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione si sensi della normativa di riferimento. 


All’esito dei suddetti controlli, come espressamente indicato nell’art. 121, co. 5, del decreto Rilancio, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo.


Il successivo comma 6, del medesimo art. 121 sopra richiamato, poi, specifica ulteriormente che, in presenza di concorso nella violazione, ai fini della corresponsione dell’importo della detrazione e dei relativi interessi è altresì prevista la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, così come dei cessionari. 


Sempre in caso di concorso, sarà inoltre applicato l’art. 9, co. 1, del dlgs 472/1997 in tema di sanzioni.