NUOVA clausola nel REGOLAMENTO CONDOMINIALE
«Ciascun condomino può comunicare all’amministratore la disponibilità a partecipare all’assemblea in modalità di videoconferenza, segnalando contestualmente l’indirizzo di posta elettronica che l’amministratore potrà utilizzare per la comunicazione del “link” e di ogni altro dato necessario per collegarsi alla piattaforma e partecipare all’adunanza.
L’amministratore, quando ritenga di organizzare l’assemblea con modalità di videoconferenza, comunicherà a chi abbia manifestato la propria disponibilità i dati necessari per il collegamento.
La disponibilità ad intervenire in videoconferenza opera sino a revoca espressa.
Il Presidente deve:
1) verificare la regolarità della convocazione di ciascun avente diritto;
2) verificare il conseguimento dei quorum per la valida costituzione;
3) disciplinare gli interventi nel dibattito, consentendo di partecipare sia di presenza che da remoto e contrastando adeguatamente eventuali condotte non regolari.
Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, sarà trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione dal terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c.
Ogni partecipante alla assemblea è tenuto al rispetto delle normative sulla privacy (trattamento dei dati personali) e risponderà personalmente di ogni eventuale violazione delle disposizioni di legge.»

