IL MIO 110% RISPONDE


La data di sostenimento delle spese fa da discrimine


DISCIPLINE AGEVOLATIVE 


E TRAINANTI A CAVALLO 


Quesito


Nell’anno 2019 ho sottoscritto un contratto di appalto con un’impresa edile per il rifacimento del «cappotto termico» dell’edificio in cui abito (casa unifamiliare). Anche a causa di una serie di problematiche, i lavori non sono ancora conclusi e il corrispettivo non è stato integralmente pagato. I lavori saranno portati a termine e pagati entro il 31.12.2020. Vi è comunque la possibilità, per la parte ancora da saldare, di godere del Superbonus 110%? In tal caso come ci si rapporta con le agevolazioni già godute sulla base della disciplina «Ecobonus»?


Risposta


Per espressa previsione normativa, le agevolazioni da Superbonus si applicano alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute in uno specifico arco temporale, precisamente dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Anche l’agenzia delle entrate ha ribadito, ai fini dell’applicazione del Superbonus, che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Dunque, a fronte interventi trainati ammessi al Superbonus che possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del dl n. 63/2013 l’elemento di discrimine è rappresentato dalla data di sostenimento delle spese. Nulla è invece stato previsto rispetto alla data di inizio lavori e ciò fa concludere per l’implicita ammissibilità delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020. Ovviamente, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della maggiore agevolazione da Superbonus dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla corrispondente disciplina. Per quanto riguarda le agevolazioni già godute, di cui al dl n. 63/2013, restano i limiti e le modalità di fruizione previsti alla data in cui sono stati effettuati gli interventi. 


PERTINENZE 


E MASSIMA DETRAZIONE


Quesito


Un edificio è composto da sette appartamenti e sei box pertinenziali, siti al piano terra e singolarmente accatastati. Volendo realizzare il «cappotto termico» usufruendo del Superbonus110, il massimale di spesa ammesso in detrazione ammonta a 470.000 euro oppure a 280.000 euro? Nel caso di spesa massima di 470.000 euro, qual è il riferimento normativo che la giustifica?


Risposta


L’articolo 119, comma 1, lett. a), d.l. n. 34/2020, stabilisce i limiti di spesa massima ammessa a godere del beneficio fiscale rappresentato, come noto, dalla maggiore detrazione fiscale stabilita in misura pari al 110%. In particolare, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio la detrazione è calcolata su «euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari». L’agenzia delle entrate ha poi fornito alcuni chiarimenti circa il calcolo della spesa massima ammessa in detrazione in caso di interventi su edifici in condominio comprensivo di immobili pertinenziali. Con la circolare n. 24/E/2020 ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che l’ammontare massimo della spesa ammessa in detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Citando l’esempio riportato nella circolare n. 19/E/2020, nel caso di un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate «la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà» o dei doversi criteri stabiliti dall’assemblea. Nel caso rappresentato dal lettore, il massimale di spesa sarà pari ad euro 470.000. In assenza di una espressa previsione di legge che includa le pertinenze tra gli immobili autonomamente rilevanti ai fini del calcolo della spesa, tale conclusione si desume dalla prassi dell’amministrazione finanziaria richiamata.