IL MIO 110% RISPONDE


Detrazione anche al promissario acquirente dell’immobile


COMPROMESSO 


DI VENDITA 


Quesito


Ho regolarmente registrato un compromesso di vendita acquistando un appartamento funzionalmente indipendente. Il rogito avverrà nel mese di dicembre 2021. Il compromesso costituisce una causa o stativa all’effettuazione di interventi oggetto dell’agevolazione?


Risposta


Come precisato nella circolare ministeriale n. 24/E/2020, ai fini di usufruire della detrazione, i soggetti che sostengono le spese per gli interventi ex lege previsti devono:


– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),


ovvero


– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.


Il possesso o la detenzione, come sopra declinati, devono risultare da atto registrato, laddove, la mancanza di tale requisito al momento dell’inizio dei lavori ovvero al momento del sostenimento delle spese qualora antecedente, preclude il diritto alla detrazione, con l’ulteriore specifica che la preclusione permane anche qualora si provveda alla successiva regolarizzazione.


Il documento di prassi sopra richiamato puntualizza inoltre che rientra nell’ambito di applicazione della detrazione in esame anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. In tale ipotesi, come chiarito nell’ambito della circolare ministeriale n. 19/E/2020, non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile. Va da sé che anche in tal caso il soggetto dovrà tuttavia sostenere effettivamente le relative spese.


CONDOMINIO 


E CODICE FISCALE


Quesito 


Se un condominio non ha codice fiscale perché non è tenuto a richiederlo, come deve comportarsi ai fini di usufruire della detrazione per interventi realizzati su parti comuni?


Risposta


La richiesta del codice fiscale del condominio è onere dell’amministratore. Tuttavia, in presenza di quello che viene individuato come «condominio minimo», in quanto composto da un numero di condomini non superiore ad otto, non vi è alcun obbligo in capo ai condomini riguardo la nomina dell’amministratore.


In tale circostanza, l’amministrazione finanziaria, nella circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020, ha precisato che il condominio non è tenuto a richiedere il codice fiscale. 


Fermo restando quanto sopra, l’agenzia delle entrate ha altresì precisato che, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti, il quale è comunque, e di conseguenza, tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. 


DETRAZIONE SMALTIMENTO 


MATERIALI DI DEMOLIZIONE 


Quesito


In caso di demolizione di una facciata confinante tra l’ambiente esterno e quello riscaldato, le relative spese per lo smaltimento dei materiali di demolizione beneficiano della detrazione al 110%?


Risposta


La risposta è affermativa.


L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E/2020, ha precisato che la detrazione da Superbonus spetta anche per alcune spese collegate a quelle sostenute per gli interventi che beneficiano dell’agevolazione in questione, a patto che, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.


Trattasi, in particolare:


1) delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori posti in essere (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione);


2) dei costi ulteriori ed eventuali che possano ritenersi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).


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