SUPERBONUS/ LE RISPOSTE AD INTERPELLO DELLE ENTRATE SULLA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE


110% solo su interventi trainati
Fruibile la detrazione maggiorata del 110% in presenza di un condominio, tutelato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, per i soli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, in assenza degli interventi trainanti (cappotto, sostituzione impianti di riscaldamento e sismabonus). Così l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 595 a una precisa istanza di interpello, avente ad oggetto gli interventi eseguibili in presenza di un condominio tutelato, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 42/2004. Il contribuente istante ha dichiarato di essere il proprietario di due unità immobiliari collocate all’interno di un edificio condominiale tutelato, ai sensi del citato codice dei beni culturali e di non poter eseguire, proprio nel rispetto dei vincoli posti sull’immobile, gli interventi trainanti, di cui all’art. 119 del decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 77/2020. Lo stesso istante ha intenzione, però, di eseguire interventi trainati, in particolare la sostituzione degli infissi, sulle due autonome unità immobiliari, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, beneficiando della detrazione maggiorata del 110% sulle spese destinate all’efficientamento energetico; quindi, si è posto il problema se, stante la detta situazione, può fruire delle agevolazioni sul Superbonus e sulla relativa cessione e sconto in fattura, previste rispettivamente dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 34/2020. L’Agenzia delle entrate, recuperando l’art. 119 richiamato, evidenzia che la detrazione del 110% spetta sulle spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 relativamente agli interventi finalizzati all’efficienza energetica, inclusa l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico, effettuati su unità a destinazione residenziale. La detrazione del 110% si affianca a quelle ordinarie, già presenti, disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 63/2013 e l’Agenzia ricorda che numerosi chiarimenti sul tema sono stati forniti con un preciso documento di prassi (circ. 24/E/2020). Detto ciò, la detrazione del 110% spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni interventi destinati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche, definiti «trainanti», e ad ulteriori interventi, eseguiti congiuntamente ai primi, definiti «trainati», realizzati, distintamente, su parti comuni di edifici residenziali in condominio (trainanti e trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (trainanti e trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all’esterno, collocate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (trainanti e trainati) e su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (esclusivamente trainati). In aggiunta, l’Agenzia ricorda che l’art. 121 del decreto-legge 34/2020 stabilisce che chi ha sostenuto determinate spese (quasi tutte quelle che si concretizzano in «bonus casa», come quelle per ristrutturazione, efficientamento, facciate e altro), con la sola esclusione dei bonus verde e mobili, nel corso del 2020 e del 2021, può anche optare, in luogo della detrazione diretta, per la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura (provvedimenti n. 283847 e n. 326047). Ma con particolare riferimento all’accesso alla detrazione maggiorata del 110% nella situazione rappresentata, in assenza di lavori trainanti di efficientamento energetico sull’edificio, per le due unità soggette a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 42/2004, l’Agenzia ricorda quanto precisato nella recente circolare (n. 24/E/2020) e i contenuti del comma 2, dell’art. 119 del decreto-legge 34/2020, confermando che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, la detrazione del 110% si applica, in ogni caso, a tutti gli interventi trainati, fermo restando il miglioramento di due classi energetiche o, in caso di impossibilità a raggiungere tale livello, con il conseguimento della classe energetica più alta. Concludendo, quindi, sulla base di quanto indicato dalla disciplina e dai documenti di prassi emanati, nella fattispecie rappresentata è possibile fruire della detrazione maggiorata del 110% tenendo conto dei requisiti di accesso indicati nel più recente documento di prassi (circ. 24/E/2020).