Ecobonus, errori rimediabili
Per fruire dell’ecobonus, l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito in esame da parte degli stessi o dal fornitore/cessionario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 590, in cui i clienti del soggetto istante che ha effettuato i lavori di ristrutturazione rientranti nell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto-legge 63/2013, hanno optato per la modalità «sconto in fattura», con conseguente possibilità, per l’impresa fornitrice istante, di recuperare lo sconto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. Tuttavia, in sede di comunicazione del modulo «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati sulle singole unità immobiliari», l’istante ha barrato la casella A «cessione del credito» anziché la casella B «contributo sotto forma di sconto» e ha altresì inserito la tipologia del cessionario «1» che andava compilata solo in caso di cessione del credito e non per l’ipotesi di sconto in fattura. Secondo l’Agenzia, l’errata compilazione del modello non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito. Inoltre, precisa l’Agenzia, «tenuto conto che l’onere di compilare la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica oggetto della presente istanza riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), si ritiene che spetti ai clienti (committenti dell’istante), in qualità di fruitori dell’agevolazione, segnalare agli uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata».

