Superbonus, cambio sprint se mancano i requisiti
Una via d’uscita se le cose si mettono male. Se durante l’esecuzione dei lavori finalizzati ad ottenere il superbonus del 110% ci si accorge che, a fine cantiere, non sarà possibile rispettare i requisiti richiesti, ma si potranno rispettare le condizioni richieste per il bonus casa, l’ecobonus, il sismabonus o il bonus facciate, i bonifici parlanti, già effettuati con la causale per il 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, potranno essere considerati validi per queste agevolazioni minori.
A patto che ne vengano rispettate tutte le altre condizioni richieste. Come, ad esempio, la notifica preliminare all’Asl per il bonus casa e il bonus facciate, la presentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori della scheda informativa e dell’Ape finale per l’ecobonus, la presentazione al Comune prima dell’inizio dei lavori dell’asseverazione del miglioramento sismico e l’effettiva riduzione di una o due classi di rischio sismico (per il sismabonus). Per tutte queste agevolazioni, l’Ape iniziale predisposto per il superecobonus sarebbe superfluo.
Il cambio del bonus in corsa, invece, sembra difficile da attuare se sono già state presentate le asseverazioni del 110% all’Enea (ecobonus, fotovoltaico, accumulo e colonnine) o al Comune (sismabonus) è già stata presentata la dichiarazione dei redditi con lo scomputo di una rata della detrazione, ovvero se è stata già inviata la Comunicazione all’agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In questi casi, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate o del Mise.
Per ottenere le detrazioni del 110% per il super ecobonus, il super sismabonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, le persone fisiche e gli amministratori di condominio devono effettuare il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (ad esempio, «superbonus, ai sensi dell’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34» o del decreto legge Rilancio), il codice fiscale del beneficiario della detrazione (per il condomìnio, il suo codice fiscale e quello dell’amministratore o di altro condòmino che effettua il pagamento, circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.3) e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si tratta del cosiddetto bonifico parlante che comporta, all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’8 per cento. Inoltre, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, solo per il super ecobonus, il bonifico parlante dovrà contenere anche «il numero e la data della fattura» che viene pagata.
Se la modulistica delle banche e delle poste non è stata adeguata con la suddetta causale del Dl Rilancio, per beneficiare delle detrazioni del 110% si ritiene possibile indicare questi riferimenti:
per il super ecobonus (sia per i tre nuovi interventi «trainanti» che per quelli «trainati»), l’articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 o l’articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in quanto il super ecobonus non è altro che l’ecobonus al 110%;
per il super sismabonus, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir;
per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir.
Anche per le colonnine è necessario il bonifico «parlante», quindi, l’applicazione della ritenuta dell’8%.
In ogni caso, per tutti gli interventi agevolati con il superbonus del 110%, la circolare 24/E ha chiarito che, per effettuare il bonifico parlante, con la necessaria e conseguente applicazione della ritenuta dell’8%, «possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio».
Pertanto, il cambio di agevolazione «in corsa» non è precluso dalle causali indicate nei bonifici effettuati, in quanto non è importate il riferimento normativo indicato nel bonifico, ma rileva l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, in sintonia con quanto detto nella Faq delle Entrate del 20 gennaio 2015 e circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.5.

