Eredità, il no salva
Vale, anche se tardiva, la rinuncia alla eredità. Infatti, l’accettazione dell’eredità integra il presupposto per cui il contribuente debba rispondere dei debiti ereditari; una eventuale rinuncia, anche tardiva, esclude la responsabilità del rinunciatario sui debiti tributari. A condizione, tuttavia, che non vi siano stati comportamenti da cui desumere una accettazione tacita. Lo ha stabilito la sezione quinta della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24317/2020 depositata in cancelleria il 3 novembre scorso. 


La vertenza riguarda un ricorso presentato contro una cartella di pagamento con cui si liquidavano oltre diciottomila euro per una liquidazione sui beni immobili compresi nell’eredità della defunta madre del ricorrente; la vertenza riguardava anche un diniego di definizione di lite pendente ai sensi dell’articolo 39 del dl n. 98/2011. 


La Commissione tributaria provinciale di Roma sull’inoppugnabilità della cartella, aveva rigettato il ricorso; la sentenza veniva confermata dal collegio di secondo grado. I giudici di merito avevano ritenuto che la pretesa fosse definitiva, in quanto non era stato impugnato l’avviso di liquidazione notificato al ricorrente, ma solo la relativa cartella; gli stessi giudici regionali avevano sostenuto che il ricorrente si era limitato a rimarcare l’efficacia retroattiva della rinuncia, senza considerare l’intervenuta definitività dell’accertamento tributario non impugnato.


Sul punto specifico, invece, la Cassazione ha detto che esiste una differenza sostanziale tra erede e chiamato all’eredità; tale che, la notifica al chiamato all’eredità, non produce effetti. 


La differenza sostanziale tra erede e chiamato all’eredità. La Cassazione, tuttavia, ha precisato che l’avviso di liquidazione era stato notificato al contribuente quando egli aveva assunto la veste di chiamato all’eredità e non erede. Quindi la definitività della pretesa non si poteva consolidare sul chiamato all’eredità, ma solo sul de cuius, né produrre un titolo esecutivo nei confronti del chiamato all’eredità. 


Lo stesso articolo 7, comma 4 (ora comma 2) del dlgs n. 346/1990 dispone che «Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato». Posto che tale norma, comportante un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazione, è applicabile non ai tributi posti a carico del de cuius, ma unicamente all’imposta di successione (Cassazione n. 21101/2010). Va, dunque, riaffermato che, atteso che la responsabilità per il debito tributario della de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 codice civile, il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. 


La Cassazione aggiunge che in sede di impugnazione della cartella di pagamento, il rinunciante potrà far valere la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. 


Non rileva l’opposta tardività della rinunzia all’eredità. Secondo l’art. 480 del codice civile, il diritto di accettare, e quindi di rinunciare l’eredità, si prescrive (cioè può essere esercitato) in dieci anni dal giorno della morte del defunto. 


Nel caso trattato, è pacifico che la rinuncia sia stata fatta dopo il decorso del termine di dieci anni per accettare l’eredità. Sul punto, tuttavia i giudici supremi hanno detto che una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario. 


Poiché, in base a quanto previsto dall’articolo 521 del codice civile, gli effetti della rinuncia retroagiscono sino al momento dell’apertura della successione, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il chiamato rinunciante non risponda del debito tributario ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Infatti, l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti da cui desumere un’accettazione tacita dell’eredità (articolo 476 del codice civile). 


L’onere della prova, in quest’ultimo caso, dovrà essere fornito in sede processuale dall’amministrazione finanziaria (Cassazione n. 8053/2017). Accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata, la Cassazione ha deciso la causa nel merito. La Corte, compensando le spese dei giudizi di merito, ha condannato l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.