L’agevolazione se c’è impianto di riscaldamento
Immobili residenziali
Semaforo verde alla fruizione del 110%, tanto nella versione “ecobonus” che in quella “sismabonus”, per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale “F/2” quali unità collabenti. Richiamando quanto già chiarito dalla circolare 19/E/2020 per le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, la circolare 30/E conferma che si tratta di fabbricati “già esistenti” e, quindi, agevolabili, diversamente da quanto accade con la categoria F/3 (immobili in costruzione). Per fruire del superbonus, occorre rispettare la condizione che al termine dei lavori l’immobile l’unità immobiliare rientri in una categoria catastale residenziale (anche pertinenziale) diversa da A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’ecobonus (anche maggiorato al 110%,) l’impianto di riscaldamento deve preesistere, anche se non funzionante, e rispondere alle caratteristiche tecniche di cui al Dlgs 192/2005
Stop alla cessione del credito per il condomino moroso
Il diritto non matura
Nessuna cessione del credito a favore del condomino moroso. In condominio l’amministratore deve comunicare all’agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni, esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino e quanto dovuto dal condomino stesso.
Se il condomino ha manifestato l’intenzione
di cedere il credito a terzi, diversi dai fornitori, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali,
solo in proporzione a quanto pagato
rispetto al dovuto.
Nel caso di condomino moroso, quindi, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato. Non c’è diritto alla detrazione, non avendo versato le quote condominiali
Ape, è vietato utilizzare il metodo di calcolo semplificato
Documenti confrontabili
Le regole per l’accesso al superbonus escludono la possibilità di utilizzare software basati su metodi semplificati. Questo implica che anche l’Ape post intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo. Nel software utilizzato occorre, quindi, eseguire l’input descrittivo del sistema edificio-impianto, per ottenere un risultato compatibile con la legge. Questo vale anche nel caso in cui si debba produrre l’Ape ante intervento: anche in queste situazioni non è possibile usare il metodo semplificato. È necessario, quindi, immettere i dati dell’impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l’Ape ante e post effettivamente confrontabili. A maggior ragione, ciò è vero nel caso di edifici con più unità immobiliari
per i quali occorre predisporre gli Ape convenzionali riferiti all’intero edificio
ONLUS
Possibili gli interventi su immobili di categoria B o D
Bonus anche per gli spogliatoi
Le Onlus non subiscono, ai fini del superbonus, i vincoli posti agli altri soggetti in merito alla categoria catastale e alla destinazione dell’immobile ad uso residenziale. Possibile, quindi, intervenire su immobili di categoria B o D, a qualunque uso destinati. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche il legislatore ha agevolato solo gli spogliatoi, identificando una precisa destinazione dell’immobile o, più frequentemente, della parte di immobile, ma non una categoria catastale. Per questi soggetti non vige il “paletto” delle due unità immobiliari, proprio delle persone fisiche. Restano, tuttavia, i vincoli sulla tipologia di immobile (edificio unifamiliare, in condominio eccetera) – e quindi la dicotomia tra lavori “trainanti” e “trainati” – e la necessità di raggiungere il doppio salto
SOLARE
Fotovoltaico/1, il potenziamento può essere intervento trainato
I limiti da rispettare
Il quesito rivolto dall’agenzia delle Entrate in materia di fotovoltaico riguarda il caso
di un edificio dove è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia.
Ci si chiede cosa avvenga se sul medesimo edificio venga effettuato un intervento ammesso al superbonus di rifacimento
del cappotto termico: in queste situazioni
è possibile anche trainare un intervento
di potenziamento dell’impianto
fotovoltaico esistente?
La risposta delle Entrate è positiva.
Ma sempre nel rispetto delle condizioni
e dei limiti stabiliti in materia di 110%
(ad esempio, in materia di requisiti gli interventi trainanti e di salto di classe)
e ferma restando l’impossibilità per la quota
parte di impianto potenziato di accedere
a qualunque altro beneficio
I TETTI
Fotovoltaico/2, il limite di kW cambia a seconda dell’utilizzo
Caratteristiche mobili
Un altro quesito esamina il caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento
di due classi energetiche, come prescritto dalla legge in materia di superbonus. Ci
si chiede quale sia, in un caso del genere,
il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? Si tratta di 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E delle Entrate oppure 20 kW per l’intero edificio? La prima opzione è, ovviamente, più favorevole ai contribuenti. «Si ritiene – spiega la nuova circolare sul punto – che se l’impianto è al servizio del condominio
il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale. Se invece l’impianto
è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità».
In altre parole, si tratta di un limite mobile, che cambia a seconda dell’utilizzo
SOSTITUZIONE
L’impianto centralizzato traina anche chi è «distaccato»
Climatizzazione
La sostituzione di un impianto centralizzato di climatizzazione può trainare anche le unità che non lo utilizzano direttamente. La novità arriva in un altro chiarimento dell’agenzia delle Entrate, inserito nella circolare di ieri.
Il quesito, in questo caso, è se la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio possa «essere considerato intervento trainante», in base alle regole del superbonus. Secondo le Entrate, la risposta è positiva: l’attivazione del meccanismo del superbonus non dipende dal fatto che tutte le unità si servano dell’impianto. Spiega infatti la circolare che questo tipo di lavoro «può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento»
SUPERCONDOMINIO
Agevolazione solo sugli edifici che compiono il doppio salto
La verifica dei miglioramenti energetici
Per accedere al superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi Ape convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma il risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono
le unità immobiliari all’interno di quegli edifici. Possono, invece, accedere all’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge 63/2013, gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che – con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato – non raggiungono
il miglioramento di due classi energetiche

