Bonus ceduto, utilizzo blindato

Il cessionario (fornitore, banca o soggetto terzo) dei bonus casa ceduti (compreso il 110%) può utilizzare il corrispondente credito d’imposta acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione del modello di comunicazione ma non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui le spese agevolate sono state sostenute. Per le spese sostenute nel corso del 2020, se la comunicazione avviene entro il 16/3/2021, il cessionario può utilizzare il credito nel corso del 2021 ma non prima del 10 aprile prossimo. Questo ciò che emerge dalle disposizioni sulla cessione dei bonus casa, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020 e risulta dal punto 5.1 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate di agosto 2020 (n. 283847), senza che niente sia stato ulteriormente indicato sul tema dal più recente documento di prassi (circ. 30/E/2020). Ieri, invece, è stata pubblicata la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 delle Entrate che istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del dl n. 34/2020. 


Tornando ai cessionari (che hanno acquistato il credito d’imposta corrispondente alla detrazione dal beneficiario oppure dal fornitore o da altri cessionari a cui il credito è stato in precedenza ceduto) e ai fornitori (che hanno concesso lo sconto e sono divenuti titolari del corrispondente credito), essi possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione con utilizzo del modello di delega «F24», ai sensi dell’articolo 17 del dlgs 241/1997 (per il pagamento di altri tributi e/o contributi), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta può essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (cinque se è acquisito l’intero credito, ovvero per le restanti quote se in parte già utilizzato dal diretto beneficiario) ma non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di acquisizione del credito oppure può essere nuovamente ceduto a terzi a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione. L’esercizio delle citate opzioni è da effettuarsi in via telematica ed è stato definito dall’Agenzia delle entrate con provvedimento (n. 283847/2020), in attuazione del comma 7 dell’art. 121 del dl 34/2020. Detto provvedimento ha, tra l’altro, approvato il modello di comunicazione unitamente alle relative istruzioni, come successivamente modificate da altro provvedimento (n. 326047/2020) ma il mancato invio della comunicazione, con le modalità indicate dai citati provvedimenti, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Posta la corretta compilazione e l’invio del citato modello di comunicazione è possibile, come detto, a cura del fornitore e/o del cessionario che lo ha acquistato, utilizzare il credito in compensazione senza tenere conto della preclusione alla stessa compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, di cui al comma 1 dell’art. 31 del dl 78/2010 e del tetto massimo di 700 mila euro per le compensazioni effettuabili nell’anno solare (elevato a 1 milione per il solo anno 2020), ai sensi dell’art. 34 della legge 388/2000. Il modello di delega «F24», recante il credito da utilizzare in compensazione, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate e, ai sensi del punto 5.1) del provvedimento di agosto 2020, in ossequio a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 121, l’utilizzo può avere luogo «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione (…) e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese». Quindi, si ritiene che il fornitore o il cessionario possa utilizzare il corrispondente credito d’imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese con queste tempistiche esemplificative; se la presentazione della comunicazione di opzione, pertanto, è avvenuta nel mese di dicembre 2020, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo anno (2020), il fornitore e/o cessionario possono iniziare a utilizzare il credito d’imposta acquisito non prima dell’1/1/2021 mentre nel caso di presentazione della comunicazione di opzione nel mese di febbraio 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020 (termine di presentazione della comunicazione per le spese 2020 dal 15/10/2020 al 16/03/2020), il fornitore o il cessionario possono iniziare a utilizzare il credito d’imposta non prima del 10/04/2021, e in tutti i casi necessariamente dopo aver confermato l’esercizio di opzione (punto 5.2, lettera a del provvedimento n. 283847/2020).