IL MIO 110% RISPONDE
Bonifico parlante (non per tutti)
BONIFICO PARLANTE
MA NON PER TUTTI
Quesito
Una s.r.l. è proprietaria di un immobile residenziale e intende effettuare dei lavori di riqualificazione energetica agevolabili secondo le previsioni c.d. «Ecobonus». Sono previste specifiche modalità per il pagamento dei lavori di efficientamento? È possibile pagare parte di questi lavori con assegno bancario?
Risposta
Preliminarmente val la pena ricordare che l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni da Ecobonus, di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, legge n. 296/2007, è esteso a tutti i contribuenti, indifferentemente dalla tipologia di reddito conseguito. Inoltre, come precisato dalla circolare n. 36/E/2007 e ribadito nei successivi documenti di prassi (da ultimo con la risoluzione n. 34/E/2020), il beneficio è riconosciuto per interventi che interessano fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi, quindi, quelli strumentali. Pertanto, una società di capitali potrà detrazione dall’imposta Ires dovuta una quota percentuale, attualmente pari al 65%, delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si evidenzia che il c.d «bonifico parlante» è obbligatorio ai fini del riconoscimento della detrazione solo per gli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Per contro, i contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, quale ad esempio le registrazioni contabili. Dunque, una società che effettua lavori di efficientamento agevolabili secondo la disciplina «Ecobonus» potrà corrispondere il corrispettivo, in tutto o in parte, anche a mezzo assegno senza che ciò precluda l’accesso all’agevolazione.
IL CONIUGE ASSEGNATARIO
GODE DELLE DETRAZIONI
La detrazione per le spese per gli interventi di risparmio energetico può essere usufruita dal contribuente assegnatario della casa coniugale, che realizza gli interventi sull’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge?
Risposta
Anche il coniuge assegnatario della casa coniugale può beneficiare delle detrazioni previste dalla disciplina Superbonus, alle condizioni di seguito indicate e fino al limite massimo di spesa previsto per l’intervento. In particolare, come chiarito dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 24/E/2020, ai fini della detrazione le persone fisiche che sostengono la spesa agevolabile devono detenere o possedere l’immobile oggetto dell’intervento sulla base di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente. Ovviamente, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale costituisce titolo idoneo per il coniuge assegnatario, che sostenga la relativa spesa, ad accedere alle agevolazioni da Superbonus. Da ultimo, la circolare n. 30/E, pubblicata dall’agenzia delle entrate il 22 dicembre, ha espressamente incluso tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione in commento il coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione. In questo caso, la sentenza di separazione è documento idonei a dimostrare il titolo di possesso al momento di sostenimento della spesa.

