IL MIO 110% RISPONDE


Credito per la pertinenza se è un ambiente riscaldato


SUPERBONUS ANCHE 


PER LE PERTINENZE


Quesito


Un immobile qualificato come pertinenza di un’abitazione principale può essere oggetto di interventi agevolati dalle disposizioni Superbonus? In caso di risposta affermativa quali lavori sono consentiti?


Risposta


Con la circolare n. 24/E/2020 l’agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di agevolare secondo le previsioni dell’art. 119 decreto Rilancio anche i lavori di miglioramento energetico e antisismico che interessano le pertinenze. In particolare, l’ambito oggettivo dell’agevolazione in esame riguarda anche le pertinenze di edifici residenziali unifamiliari e di unità immobiliari indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari. Inoltre, come precisato dalla circolare n. 30/E pubblicata lo scorso 22 dicembre, un intervento trainante potrà essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche l’immobile principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. 


Sono quindi agevolabili secondo le previsioni da Superbonus tutti gli interventi previsti dall’art. 119 del decreto Rilancio. Rispetto al beneficio fiscale riconosciuto per interventi di riqualificazione energetica pare opportuno, in ogni caso, evidenziare che l’agevolazione compete a condizione che la pertinenza sia un ambiente riscaldato, come prescritto dal decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020 e ribadito dalla circolare n. 24/E/2020. 


COLLAUDO STATICO E 


TERMINE PER I PAGAMENTI


Quesito


Sono proprietario di un edificio in zona antisismica 2, che nei prossimi mesi sarà oggetto di interventi antisismici e di risparmio energetico agevolabili secondo le previsioni del decreto Rilancio. All’intervento antisismico (trainante) associo l’installazione di pannelli fotovoltaici e di accumulo (trainati). La data di fine lavori ed i pagamenti devono intendersi coincidenti con il collaudo statico della struttura o possono essere precedenti? Quale è il termine ultimo per procedere con la fatturazione, e il pagamento, dei lavori trainati?


Risposta


Come noto, ai fini del riconoscimento della detrazione del 110%, oltre al rispetto delle prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla natura degli interventi, è necessario rispettare i limiti temporali di vigenza della norma e porre in essere, contestualmente, alcuni adempimenti amministrativi. In particolare, le agevolazioni da Superbobonus rilevano rispetto alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Dunque, fermo il principio di autonomia contrattuale, le parti possono concordare il pagamento, in corso d’opera, di acconti sul corrispettivo complessivamente dovuto per i lavori trainanti, e tali spese saranno agevolabili se sostenute nell’intervallo temporale anzidetto. Inoltre, per quanto qui rileva, in base all’articolo 119, comma 13, d.l. n. 34/2020, è necessario che un tecnico abilitato rediga e trasmetta all’Enea l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti previsti dal d.m. 6 agosto 2020 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In base all’articolo 3, comma 2, del decreto Asseverazioni del Mise, l’asseverazione è trasmessa «entro 90 giorni dal termine dei lavori». Pertanto, assume rilevanza ai fini delle disposizioni agevolative la «data di fine lavori», come risultante dalla relativa documentazione, mentre il collaudo statico dell’edificio è una adempimento che temporalmente si colloca successivamente alla data di fine lavori e, quindi, resta ininfluente rispetto alle agevolazioni in commento. Per quanto riguarda gli interventi trainati di installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo accumulatore – ex articolo 119, commi 5 e 6, del Dl 34/2020 – essi sono ammessi al superbonus se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti. Secondo i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate, la condizione richiesta dalla norma si considera soddisfatta se le relative spese sono «sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». 


Perciò non è rilevante la fatturazione, ma la data di sostenimento delle spese dei lavori trainati. Da ultimo, con la circolare n. 30/E/2020 l’agenzia delle entrate ha chiarito che la dimostrazione di questa circostanza può anche essere resa attraverso l’attestazione della ditta che ha effettuato i lavori.