Il superbonus esige visibilità
Il superbonus del 110 per cento esige visibilità. Sui cantieri nei quali vengono effettuati interventi edilizi in grado di beneficiare della maxi detrazione fiscale concessa dal dl 34 del 2020, sarà infatti obbligatorio affiggere apposita cartellonistica dalla quale si evinca l’accesso ai benefici. Tutto ciò sulla base di quanto previsto nella legge di bilancio 2021.
Nello specifico la disposizione in commento prevede espressamente che presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, nel cartello esposto nel quale si dà atto degli interventi in corso e delle abilitazioni e permessi ottenuti, venga indicata anche la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici»».
La disposizione in commento viene inserita all’interno dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) attraverso l’aggiunta del nuovo comma 14-bis.
L’obiettivo della norma introdotta è quello di dare apposita conoscenza a tutti i soggetti coinvolti nei lavori ed ai terzi, che le opere in corso di esecuzione in quel determinato cantiere edile rientrano, anche solamente in parte, fra quelle agevolabili con il nuovo superbonus del 110%.
L’obbligo di indicare che i lavori in corso sono, anche solo in parte, agevolabili ai sensi della disciplina del superbonus del 110% scatterà ovviamente dal 1° gennaio 2021, data di effetto generale delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021.
La necessità di indicare l’accesso agli incentivi statali viene però prevista non con una cartellonistica a sé, ma con l’obbligo di inserire la dicitura sopra riportata nel cartello esposto nel cantiere il quale, com’è noto, è già di per sé obbligatorio sulla base di vigenti e attuali disposizioni normative. Alla luce delle suddette considerazioni appare pertanto abbastanza chiaro che nei cantieri nei quali gli interventi agevolabili ai fini del 110% siano già in essere sarà necessario indicare, a far data dal 1° gennaio prossimo, nella cartellonistica già affissa, che trattasi di lavori che beneficiano degli incentivi statali di cui alla legge n.77 del 17 luglio 2020 (superbonus del 110%).
Nella disposizione introdotta non sono precisate le sanzioni in caso di violazioni delle nuove prescrizioni normative. Non è ben chiaro cioè quale debba essere la sorte di eventuali lavori agevolabili con il superbonus conclusi senza l’indicazione nel cantiere delle sopra descritte diciture nei cartelli esposti in luoghi ben visibili e accessibili (coincidenti, di solito l’ingresso del cantiere stesso).
Al di là del regime sanzionatorio, vista comunque la delicatezza della materia, sarà opportuno ottemperare, fin da subito, alle nuove disposizioni normative.
La presenza nella cartellonistica di tali diciture dovrà, a parere di chi scrive, essere anche appositamente documentata (magari tramite fotografie) per poter poi formare oggetto di espressa citazione sia nelle asseverazioni tecniche che dovranno essere obbligatoriamente redatte ai fini dell’accesso al superbonus, sia nel visto di conformità che dovrà essere rilasciato in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Insomma se si vuole accedere al superbonus bisogna dare allo stesso adeguata pubblicità già nel cantiere presso il quale i lavori si stanno svolgendo.

