L’agevolazione spetta solo alle persone fisiche, ma ci sono dei casi in cui si può avere per le unità immobiliari non residenziali.

In linea generale, il superbonus 110% è riservato alle persone fisiche e ai condòmini. Significa che chi ha un reddito d’impresa o i professionisti non hanno diritto alla maxi-agevolazione per il miglioramento energetico degli immobili destinati, ad esempio, a ufficio, negozio o stabilimento produttivo.

C’è solo un caso in cui chi non è persona fisica può accedere al superbonus: succede quando professionisti o titolari di impresa partecipano alle spese per i lavori destinati agli interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio. Non importa che si tratti di un’abitazione o di un immobile destinato all’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni oppure beni patrimoniali di proprietà dell’impresa.

Indice

1 Superbonus professionisti e imprese: il vincolo di superficie
2 Superbonus professionisti e imprese: il vincolo dei lavori
3 Superbonus per Onlus e Terzo settore
Superbonus professionisti e imprese: il vincolo di superficie
La deroga va presa, come si suol dire, «con le pinze». Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, per le unità immobiliari non residenziali (ad esempio, un negozio o uno studio professionale inserito in un condominio) il superbonus non viene applicato per gli interventi sulle parti comuni dei condomini che sono prevalentemente non residenziali. In altre parole: se in un edificio ci sono otto unità immobiliari, sei delle quali destinate ad abitazione e due a negozi, gli otto condòmini avranno diritto all’agevolazione. Viceversa, se la maggior parte del fabbricato è composto da unità destinate ad uso non residenziale, avrà diritto al superbonus solo chi possiede in quell’edificio l’abitazione.

A tal fine, non conta la «maggioranza» delle unità residenziali rispetto alle altre ma la superficie complessiva delle abitazioni e delle unità non residenziali. Affinché professionisti e titolari di impresa possano accedere al superbonus 110%, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate ad abitazione deve superare il 50% del totale rispetto alla superficie complessiva delle altre. Questo è il concetto.

Superbonus professionisti e imprese: il vincolo dei lavori
Altro vincolo posto per chi ha un immobile in condominio e non ci vive ma ci lavora è quello degli interventi su cui può recuperare le spese grazie al superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i proprietari delle unità non residenziali possono avere il maxi-beneficio solo sugli interventi trainanti sulle parti comuni e non sugli interventi trainati. Significa che professionisti e titolari di reddito d’impresa potranno accedere al superbonus solo per i lavori sulle parti comuni che interessano l’isolamento termico delle superfici opache (il cappotto) e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

Superbonus per Onlus e Terzo settore
Le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non hanno i vincoli visti fin qui per l’accesso al superbonus del 110%. Significa che hanno diritto all’agevolazione per qualsiasi intervento venga effettuato nell’edificio, anche se l’unità di loro proprietà non è destinata ad uso abitativo.