Successione locazione convivente di fatto e coniuge: Cassazione

Successione locazione convivente di fatto e coniuge: Cassazione
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Affitto: subingresso nel contratto da parte del coniuge separato o del partner convivente di fatto.

La pregressa convivenza more uxorio non legittima, ex se, la successione ex lege nel contratto di locazione, occorrendo — piuttosto — che tra il conduttore ed il convivente esista prole naturale.

Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7098

In tema di convivenze more uxorio in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se quest’ultimo non è proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche nell’ipotesi in cui proprietario esclusivo sia l’altro convivente.

Anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, pur non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente, la cui opponibilità infranovennale è garantita, pur in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, anche nei confronti dei terzi acquirenti consapevoli della pregressa condizione di convivenza.

Cassazione civile sez. I, 11/09/2015, n.17971

È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 6 comma 3 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento agli art. 2 e 3 cost., nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente anche quando non vi sia prole naturale.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n.7

In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l’ignoranza, da parte del locatore, della successione “ex lege” non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell’opponibilità della stessa al locatore ceduto.

Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28615

Nell’ipotesi di separazione giudiziale o di fatto, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione, con l’attribuzione dei relativi diritti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge, non potendo trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto per il prolungato pagamento dei canoni da parte dell’originario titolare del contratto al fine della conservazione del rapporto.

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, n.1423