Privacy condominio: sentenze
Affissione sulla bacheca condominiale di notizie riguardanti procedimenti giudiziali a carico di un soggetto; diffusione dei dati personali dei condomini da parte dell’amministratore; videosorveglianza.
Privacy in materia di condominio
In tema di privacy in materia di condominio, è punita la condotta dell’amministratore che non collabora con il Garante per la protezione dei dati personali, a prescindere dall’esito del procedimento aperto a seguito della segnalazione fatta, al cui esame era correlata la richiesta di informazioni inevasa.
Cassazione civile sez. II, 12/06/2018, n.15332
Tutela della privacy: registrazione dell’assemblea condominiale
Ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata senza che il diritto alla segretezza della comunicazione venga compromesso. Difatti il contenuto della registrazione viene legittimamente appreso solo da chi legittimamente vi assiste; nonostante ciò, è espresso il divieto di divulgare a terzi tale contenuto. Tale fattispecie integra il reato di cui all’art. 167 D.Lgs. 196/2003, salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Tribunale Roma, 03/07/2018, n.13692
Informazioni sui condomini morosi: limiti alla privacy
L’amministratore di condominio ha il potere-dovere di fornire al terzo creditore del Condominio le informazioni necessarie sui condomini morosi. Tale potere non viola la privacy dei condomini stessi ed è espressamente previsto dal Codice della Privacy nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia esercitato per dare esecuzione ad obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale.
Tribunale Catania sez. III, 04/09/2017
Bacheca condominiale e privacy
La bacheca condominiale non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie a terzi estranei al condominio. Tale tipo di notizia non è, infatti, riservata ai soli condomini i quali hanno il diritto di averne conoscenza, ma la diffusione deve avvenire con metodi che scongiurino divulgazioni esterne a terzi. In tal caso si configura una violazione della privacy.
(Nel caso di specie, un condomino dopo aver avuto un acceso diverbio con il portiere dello stabile, aveva denunciato quest’ultimo per lesioni e aveva affissa nella bacheca condominiale un avviso in cui si informava che il portiere si era allontanato per recarsi presso la Procura per rispondere del fatto denunciato. Per i giudici, si tratta di una condotta che ha screditato la reputazione e professionalità sul luogo di lavoro del portiere.)
Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.15221
Il ‘trattamento illecito di dati‘, ex art. 167 del d.lg. n. 196 del 2003, punisce la condotta di colui che procede al trattamento di dati personali, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno; tuttavia è necessario che dal fatto derivi un effettivo nocumento (riconosciuta la responsabilità di un condomino che aveva affisso un foglio nella bacheca condominiale nel quale si riferiva di un procedimento pendente ai danni del portiere).
Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.15221
Violazione della privacy in condominio
L’atto di accusa in assemblea condominiale da parte di un condomino sull’operato dell’amministratore con riferimento a somme di danaro appartenenti al condominio e il successivo invio dei verbali riportanti tali dichiarazioni da parte del nuovo amministratore subentrante verso i condomini non costituiscono condotte illecite in ambito civile per violazione della privacy.
In qualsiasi momento, ciascun condomino può chiedere all’amministratore di avere sia notizie riguardanti i condomini morosi sia notizie sullo svolgimento dell’assemblea condominale svoltasi. Nella seconda ipotesi è compito istituzionale dell’amministratore trasmettere ai condomini copia del verbale di assemblea.
Cassazione civile sez. III, 23/01/2013, n.1593
Le informazioni relative al riparto delle spese
In materia di privacy, dal momento che ai sensi dell’art. 4, comma 1°, lett. b), “dato personale” oggetto della tutela apprestata dal D.Lgs. 196/2003 (cosiddetto Codice della privacy, e già dalla legge 675/1996) è “qualunque informazione” relativa a “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”, i dati dei singoli partecipanti al condominio raccolti e utilizzati per le fi nalità di cui agli artt. 1117 e segg. cod. civ. sono senz’altro da ricondurre a tale nozione, e conseguentemente assoggettati alla disciplina posta dalla suindicata fonte.
Tuttavia, in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono essere peraltro oggetto di trattamento anche senza il consenso dell’interessato.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 23/01/2013, n. 1593
Videosorveglianza
In materia di videosorveglianza, il proprietario unico di un immobile, ancorché parzialmente concesso in locazione o in comodato, deve considerarsi, ai sensi dell’art. 5 comma 3 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. “codice della privacy”), persona fisica che agisce per fini esclusivamente personali, come tale non assoggettabile alla disciplina del codice nei casi in cui i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
Cassazione civile sez. I, 09/08/2012, n.14346
Tutela della riservatezza dei condomini
Il condominio (e per esso l’amministratore) non è legittimato ad agire in giudizio per tutelare interessi personali e particolarissimi dei singoli condomini, quali la c.d. “privacy”, non potendo certo ricomprendersi le esigenze di riservatezza tra i “beni comuni condominiali”. Nel caso di specie, la circostanza che l’assemblea condominiale abbia dato mandato all’amministratore di tentare di risolvere in via bonaria e stragiudiziale la questione insorta con le convenute, non osta a tale conclusione, posto che l’azione giudiziari si dimostra, comunque, volta alla tutela non di beni condominiali, ma di diritti personali dei singoli condomini, costituzionalmente tutelati ed azionabili in via individuale. (Fattispecie in tema di installazione di telecamere).
Tribunale Taranto, Sezione 3, Civile, Sentenza, 8/06/2012, n. 1215
Diffusione dei dati personali dei condomini
In tema di diffusione dei dati personali dei condomini da parte dell’amministratore, non si realizza necessariamente una violazione della legge a tutela della privacy, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti La divulgazione di dati personali, infatti non realizza, “sic et simpliciter”, una violazione della privacy (nella specie, i condomini-ricorrenti avevano inviato una comunicazione personale all’amministratore avvisandolo della loro intenzione di procedere all’installazione di un ascensore.
Poiché il progetto coinvolgeva beni comuni, l’amministratore aveva diffuso tale comunicazione personale tra gli altri partecipanti al condominio. La Corte ha ritenuto che tale comunicazione non fosse lesiva della privacy proprio perché i lavori, in definitiva, avrebbero coinvolto beni comuni e, quindi, tutti gli altri condomini).
Cassazione civile sez. II, 08/09/2011, n.18421
L’installazione di telecamere di controllo
Il condomino non può installare delle telecamere di controllo riprendendo gli ambienti condominiali comuni, anche se l’installazione è a tutela della propria sicurezza ed è stata fatta a seguito di diversi furti ed effrazioni. L’impianto va dunque rimosso immediatamente a spese del condomino che lo ha installato e sotto la sua responsabilità. Infatti, nel silenzio della Legge, il condomino non ha alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini.
Non solo, ma nemmeno il Condominio ha la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.
Tribunale Varese, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 16/06/2011, n. 1273
Controversia tra condomini
Nell’ambito di un unico immobile condominiale le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione solo in quanto compatibili con la struttura dell’edificio e con le caratteristiche dello stato dei luoghi. Pertanto, qualora esse siano invocate in una controversia tra condomini, spetta al giudice del merito valutare se, nel singolo caso, dette norme debbano essere osservate o meno, in considerazione dell’esigenza di contemperare i diversi interessi di più proprietari conviventi in un unico edificio, al fine dell’ordinato svolgimento di tale convivenza, propria dei rapporti condominiali.
(Nella specie la Corte di cassazione, applicando tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la tettoia in lamiera di una tenda parasole (quest’ultima conforme al tipo e colore previsti dal regolamento condominiale) installata da un condomino, ritenendola necessaria – nel caso concreto – per la tutela della sua privacy e per il riparo dagli agenti atmosferici, nonostante fosse di dimensioni maggiori rispetto a quella di analoghi manufatti di altri condomini, provocasse fastidiosi riverberi di luce a causa della copertura metallica, e comprimesse l’esercizio del diritto di veduta in appiombo del condomino dell’appartamento sovrastante).
Cassazione civile sez. II, 30/03/2000, n.3891
Privacy del proprietario del lastrico solare
La normativa vigente prevede, nel rispetto della libera manifestazione del pensiero, il diritto di installare sul tetto di un edificio apparecchi ricetrasmittenti e provvedere alla loro manutenzione con la possibilità di comprimere il diritto di proprietà altrui, operando però un contemperamento delle due diverse esigenze che devono armonizzarsi in modo che il diritto del proprietario non risulti sacrificato oltre il lecito (nel caso di specie, dovendo il proprietario dell’antenna attraversare vari ambienti nella proprietà altrui per accedere al terrazzo, la riservatezza e la “privacy” del proprietario del lastrico solare risultavano ingiustamente violati, con notevole disagio al libero godimento del terrazzo, specie in estate, a causa del ruotare dell’antenna e del notevole ingombro della stessa e, infine, dei disturbi ed interferenze al televisore, al telefono ed all’impianto stereo, per cui il giudice ha disposto il suo trasferimento su una parte condominiale dell’edificio).
Tribunale Terni, 19/01/1998
fonte laleggepertutti

