È ammesso l’appoggio della canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio, purché non impedisca l’uso paritario delle parti comuni.
Quotidiano Del Condominio
canna fumaria
A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16066/2020, ha stabilito che è possibile appoggiare la canna fumaria al muro comune perimetrale dell’edificio condominiale, a condizione che non ostacoli l’utilizzo paritario delle parti comuni.

Nella vicenda in esame, Tizio e Caia citavano in giudizio Sempronio per domandare l’accertamento del loro diritto ad installare la canna fumaria lungo la facciata del caseggiato, in aderenza o in appoggio al muro perimetrale del condominio, dal momento che il convenuto si era sempre opposto alla realizzazione dell’opera.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda degli attori e, a questo punto, Sempronio interponeva appello.

Secondo la Corte distrettuale, la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito all’appellante di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condòmini, in violazione dell’art. 1102 c.c. Difatti, il progetto prevedeva che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe determinato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri; inoltre, per evitare l’immissione di fumi, avrebbe dovuto avere uno spessore maggiore, rispetto a quello progettato, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà di Sempronio. Per quanto concerne il pregiudizio alla statica dell’edificio, il giudice di merito sottolineava l’esigenza di inserire delle putrelle di rinforzo, in corrispondenza dell’intradosso del solaio costituente il pavimento della proprietà dell’appellante, le quali non erano previste nel primo progetto.

Tizio e Caia ricorrevano così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi sollevati, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., contestavano l’erronea interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio, sia in ordine all’insussistenza del pregiudizio alla statica dell’edificio, sia relativamente all’utilizzo del bene comune. Più precisamente, si contestava che l’installazione della canna fumaria in appoggio al muro perimetrale arrecasse pregiudizio ai condòmini, costituendo utilizzo della cosa comune.

La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile e, richiamando consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, affermava che è consentito l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di una struttura condominiale, a patto che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva accertato che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito a Sempronio l’uso del muro perimetrale al pari degli altri condòmini, in violazione dell’art. 1102 c.c. Difatti, il progetto prevedeva che fosse incassata nel muro perimetrale e questo avrebbe causato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri o, addirittura maggiore, in caso di realizzazione di opere finalizzate ad evitare l’immissione di fumi, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà di Sempronio.

Secondo gli Ermellini, “la violazione dell’art. 1102 c.c. sotto il profilo del pregiudizio all’utilizzo della cosa comune da parte dei condomini costituisce autonoma ratio idonea a sorreggere la decisione, che rende ultroneo l’esame del motivo di ricorso relativo al pregiudizio alla statica dell’edificio, sia in relazione alla novità della questione proposta in appello, sia in relazione alla violazione dell’art. 1120 c.c.”.