A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgro

Con l’ordinanza n. 20010/2020, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia condominiale, ha trattato il tema relativo al ruolo di condòmini e amministratore nelle cause che concernono questioni del condominio.

Secondo gli Ermellini, in giudizio “il condominio ed i singoli condomini non costituiscono affatto parti diverse (Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934), tant’è che il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia parte soltanto l’amministratore di un condominio fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio (Cass. Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343), mentre, allorché in una causa, concernente le cose condominiali, siano costituiti in giudizio tutti i condomini (ovvero le parti in senso sostanziali del rapporto litigioso), non ha più utilità la stessa presenza in giudizio dell’amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695; Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184)”.

Laddove in un giudizio sia dedotto il superamento dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di un condòmino, cioè il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di permetterne un uso paritetico agli altri comproprietari, e sia perciò proposta domanda di natura reale volta al ripristino dello “status quo ante” della medesima cosa comune illegittimamente alterata da altro condòmino, “si determina – fra tutte le parti che hanno partecipato al relativo giudizio – un giudicato implicito in ordine all’accertamento della proprietà comune di detto bene, costituendo quest’ultimo l’antecedente logico-giuridico indispensabile della relativa decisione, con la conseguenza che il relativo accertamento sulla comunione del contesto proprietario assume rilievo nel distinto giudizio in cui sia dedotta una più limitata contitolarità del bene”.

Inoltre, il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c., attraverso regolamento di competenza, e, in questo caso, il sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

fonte quotidianodelcondominio.it