Sono abusive le modificazioni apportate dal singolo condomino alle parti comuni senza autorizzazione
Quotidiano Del Condominio

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con l’ordinanza n. 4021 del 16 febbraio 2021, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia condominiale, ha affermato che i condòmini non possono sottrarsi all’obbligo, di carattere negoziale, che deriva dalle disposizioni del regolamento, di richiedere la preventiva autorizzazione degli organi del condominio, per eseguire qualunque lavoro sulle cose comuni o sulle parti esclusive.

In queste circostanze, “le modificazioni apportate da uno dei condomini alle parti comuni, nella specie mediante taglio di alcuni ferri dell’armatura della parete portante del vano ascensore per inserirvi impianti ad uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dal regolamento di condominio, connotano potenzialmente tali opere come abusive e configurano l’interesse processuale del condominio che agisce in giudizio a tutela della cosa comune”.

Secondo gli Ermellini, le modificazioni di cui parla l’art. 1102 c.c. rientrano nelle facoltà del condòmino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano comunque i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.

D’altronde, in presenza di un tale limite convenzionale nel regolamento condominiale, che subordini ogni modifica delle parti comuni al consenso assembleare, che costituisce comunque valida deroga alle disposizioni dell’art. 1102 c.c., non ha rilievo neppure invocare il diritto spettante ai condòmini di collocare sulle cose comuni gli impianti che possano ritenersi indispensabili per l’abitabilità dei rispettivi appartamenti o comunque per trarne un’utilità aggiuntiva e più intensa.

Inoltre, “la domanda azionata da un condominio in base al disposto dell’art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello “status quo ante” di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull’accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Tale natura reale della pretesa esclude in radice la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell’assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario”.