È innovazione la sostituzione della caldaia per utilizzare una nuova fonte di energia?
Quotidiano Del Condominio
A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Non costituisce un’innovazione la sostituzione della caldaia, sebbene funzionante, per utilizzare una nuova fonte di energia senza modifiche sostanziali e strutturali all’impianto di riscaldamento.
Ciò è quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1886 del 12 febbraio 2021.
Nella vicenda in esame, un condòmino, titolare di un negozio, impugnava davanti al Tribunale la decisione dell’assemblea condominiale, approvata con il voto favorevole dei condòmini presenti per un totale di 619,69 millesimi, di procedere alla trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento da gasolio a gas metano e al riposizionamento del contatore dell’impianto. Ciò avrebbe comportato la sostituzione della caldaia esistente, ancora funzionante, con altra necessaria per utilizzare il nuovo combustibile.
L’attore riteneva che la delibera fosse annullabile, in quanto adottata con un quorum inferiore rispetto a quello richiesto dalla legge; difatti, secondo il condòmino, quanto deciso dall’assemblea costituiva un’innovazione, comportando opere nuove e diverse rispetto alla precedente struttura del servizio di riscaldamento. Conseguentemente, sosteneva che per l’approvazione dei lavori fosse richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 del valore dell’edificio indicata al comma 5 dell’art. 1136 c.c., così come disposto dal comma 1 dell’art. 1120 c.c.
Altresì, l’attore lamentava che le spese per gli interventi in questione fossero state divise secondo la tabella proprietà, piuttosto che in base all’uso dell’impianto e, dunque, poste anche a suo carico nonostante i locali di cui era titolare non potessero fruire del servizio di riscaldamento per mancanza degli elementi radianti e delle necessarie tubazioni.
Poiché il Tribunale dava ragione al condominio, l’attore interponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.
Il giudice di merito stabiliva che la sostituzione della caldaia, effettuata sia perché guasta o obsoleta, sia per utilizzare una fonte di energia più economica e meno inquinante, non è un’innovazione, ma va ritenuta rispettivamente atto di straordinaria manutenzione o una miglioria dell’impianto.
Tuttavia, la Corte territoriale escludeva che l’appellante, titolare di negozi e box privi di radiatori, tubazioni o di diramazioni specifiche, dovesse essere coinvolto nella spesa relativa alle modifiche di un impianto di cui non si sarebbe potuto mai servire.

