Sul divieto di alterazione della cosa comune: il punto della Suprema Corte
Quotidiano Del Condominio

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con l’ordinanza n. 5059 del 25 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia condominiale, ha affrontato il tema del divieto, in capo ai condòmini, di alterare quelle che sono le parti comuni dello stabile condominiale.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, “i cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, dopo l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012), rispetto ai quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c. (Cass. 8 marzo 2017, n. 5831), e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un’area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa”.

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ad un duplice divieto: il divieto di alterarne la destinazione e quello di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della medesima cosa secondo il loro diritto.

Pertanto, secondo il Tribunale Supremo, configura un abuso agli effetti dell’art. 1102 c.c. anche la condotta del condòmino che consiste nella stabile occupazione, attraverso il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura, di una porzione del cortile comune, in quanto impedisce agli altri condòmini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio fra le concorrenti ed analoghe facoltà.

La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso “identico”, tanto che è normalmente consentito che un condòmino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri partecipanti: l’importante è che ognuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri.