Le detrazioni fiscali dipendono dall’uso del bonifico “parlante”
Quotidiano Del Condominio
A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista
In linea generale, per beneficiare delle detrazioni fiscali relative al comparto immobiliare (superbonus, ecobonus e bonus casa), il condominio deve effettuare il pagamento delle pese mediante il bonifico c.d. “agevolato”.
In sostanza, si tratta di un bonifico, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici residenziali, il bonifico deve indicare:
– il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento o della società o di un socio, nonché quello del condominio;
– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Resta comunque fermo che beneficiano della detrazione e possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale le seguenti quelle relative:
– agli oneri di urbanizzazione;
– all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
– alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
Vi è poi un interessante intervento di prassi che vale la pena menzionare. Per beneficiare delle detrazioni in argomento, seppur come regola il pagamento debba avvenire con bonifico agevolato, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 43 del 18 novembre 2016 ha affermato che se non è stato possibile effettuare il bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che il contribuente ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
In sostanza, la menzionata circ. 43/2016, superando quanto chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 55/2012, contiene un’importante precisazione secondo cui le detrazioni in argomento spettano anche se:
– per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “agevolato”,
– non sono stati indicati tutti i dati richiesti e le banche o le Poste Italiane spa non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010;
– non è stato possibile ripetere il bonifico;
a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale impostazione, però, riguarda i soli casi in cui è stato usato un bonifico diverso da quello “speciale” o “parlante”.
Il chiarimento della circ. n. 43/2016, infatti, non deve essere male interpretato (o interpretato in modo opportunistico da parte del soggetto che riceve i pagamenti).
Come affermato dalla Guida Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017, la circolare non dice che per beneficiare delle agevolazioni non devono più essere effettuati i bonifici agevolati in generale.
In merito, è interventa anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017, la quale ha precisato che il chiarimento contenuto nella circ. n. 43/2016 riguarda i casi ove, per errore, è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non sono stati indicati tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico.

