Rimborso spese ristrutturazione pagate dal convivente
Lavori di ristrutturazione della casa familiare a carico dell’ex compagno se proporzionati alle sue condizioni patrimoniali.
Spesso, ci si chiede se sia dovuto il rimborso delle spese di ristrutturazione pagate dal convivente. Il caso tipico è quello di una coppia di giovani che decide di andare ad abitare nella casa di proprietà di uno dei due mentre l’altro si sobbarca i costi degli operai e dei professionisti (architetti e ingegneri) chiamati a rendere vivibile l’appartamento. Sul punto, si è più volte espressa la Cassazione.
Partiamo da una premessa. Alla fine della convivenza – quando cioè la coppia si separa – non è possibile chiedere all’ex partner il rimborso di tutte le spese fatte nell’interesse comune. Ma quando gli esborsi sono particolarmente elevati rispetto alle condizioni economiche di chi li ha sostenuti, il discorso cambia. Questo perché il dovere di solidarietà – che vale non solo per i coniugi ma anche per le famiglie di fatto – trova un limite nel patrimonio e nelle condizioni sociali del partner.
Un tipico campo di battaglia è costituito proprio dal rimborso delle spese di ristrutturazione pagate dal convivente.
Sul tema, la Suprema Corte [1] ha detto che in tema di convivenza more uxorio, un’attribuzione patrimoniale fatta a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale – e quindi non rimborsabile – allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi ha eseguito il pagamento.
Detto con parole più semplici, laddove la spesa sostenuta risulti in linea con le capacità economiche del soggetto che l’ha sostenuta, la stessa non va restituita.
La ragione è stata appunto spiegata in apertura. Anche un rapporto di convivenza – purché stabile e, quindi, equiparabile a una famiglia fondata sul matrimonio – comporta dei doveri di collaborazione, cooperazione e reciproca assistenza nell’interesse della famiglia stessa. Qualsiasi nucleo familiare comporta delle spese e non perché la famiglia un giorno si disgrega è possibile farsi risarcire per tali oneri sopportati. È nel principio di autoresponsabilità che ogni persona deve sopportare anche il rischio di fallimento di un’unione: un rischio che non è solo morale e affettivo ma anche economico.
Dunque, laddove la spesa sia adeguata al reddito e al tenore di vita mantenuto dal soggetto pagante, essa deve rientrare in quei doveri morali che la convivenza implica e non va rimborsata.
Viceversa, laddove vi sia una netta sproporzione tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri morali e sociali assunti dal partner nell’ambito della convivenza di fatto, allora è possibile parlare di un «ingiusto arricchimento» a carico dell’altro. Quest’ultimo quindi sarà tenuto a restituire le somme spese, essendosi avvantaggiato di un incremento patrimoniale – l’aumento di valore dell’immobile – in modo ingiustificato.
A quel punto è chiaro che, se non dovesse esserci l’accordo tra le parti circa la quantificazione dei lavori e delle spese, bisognerà ricorrere al giudice. E in quella sede sarà opportuno esibire le ricevute di pagamento effettuate nei confronti della ditta edile. È chiaro che, laddove i lavori siano stati eseguiti senza fatturazione, la prova – seppur non impossibile – sarà comunque difficile. Bisognerebbe infatti avere a disposizione delle fotografie che rappresentino il “prima” e il “dopo” i lavori; ma anche queste riproduzioni meccaniche potrebbero essere oggetto di facili contestazioni.
Si potrebbe allora far ricorso alla prova testimoniale di chi abbia seguito i lavori o, addirittura, sperare nella confessione del partner che ammetta l’esecuzione dei lavori e l’entità degli stessi. Laddove, invece, i lavori siano stati pagati con strumenti tracciabili – anche al fine di fruire delle detrazioni fiscali – non si porranno problemi.
Insomma, una cosa è dire che l’ex convivente ha diritto al rimborso, un’altra è la prova delle spese sostenute. Ed è piuttosto quest’ultimo il vero scoglio.
fonte laleggepertutti

