Condomino non convocato partecipa all’assemblea
Omessa o tardiva convocazione in assemblea di condominio: che succede se ci si presenta?
Che succede se un condomino non convocato partecipa all’assemblea?
Come noto, l’assemblea di condominio deve essere preceduta da un avviso, spedito a cura dell’amministratore almeno 5 giorni prima della riunione, contenente la data e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.
L’omessa o tardiva convocazione invalida le eventuali decisioni prese in detta occasione. Tuttavia, a poter contestare tale vizio non sono tutti i condomini ma solo quello interessato al difetto di convocazione, colui cioè che non ha ricevuto l’avviso o che lo ha ricevuto senza il rispetto dei 5 giorni. Gli altri condomini non si possono sostituire a lui.
Ci si è posto il dubbio se, per impugnare la delibera, sia anche necessario non presentarsi in assemblea o se, invece, si possa comunque essere presenti, anche solo al fine di far rilevare il vizio e di metterlo a verbale. E, allora, che fare se il condomino non convocato partecipa all’assemblea? La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Corte di Catanzaro, in linea con la precedente giurisprudenza [1]. Ecco cosa è stato detto in questa occasione.
Che fare se non si riceve l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale?
Sicuramente, può impugnare l’assemblea condominiale chi, non avendo ricevuto la convocazione o avendola ricevuta in ritardo, ha deciso di non partecipare alla riunione. È suo diritto farlo anche se è stato avvisato di essa informalmente dall’amministratore o dagli altri condomini con il passaparola. L’avviso scritto è infatti una garanzia ineliminabile che serve a rendere edotto il condòmino dell’oggetto della discussione e dell’eventuale voto da adottare in tale occasione.
Chi è stato assente, dunque, può rivolgersi al giudice entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della delibera ossia da quando l’amministratore gli ha spedito il verbale della riunione.
Al contrario, la presenza del condomino in assemblea sana l’omessa, tardiva o incompleta convocazione, a meno che questi si limiti a partecipare solo per contestare il vizio, quindi senza prendere parte alle votazioni.
Potrebbe succedere che l’interessato, avendo avuto comunque notizia informale della riunione di condominio, si presenti per far rilevare l’errore in cui è incorso l’amministratore. In tale occasione, sarà compito del presidente dell’assemblea verificare la correttezza di tali affermazioni e, conseguentemente, interrompere subito la riunione. Del resto, dovrebbe essere proprio il presidente stesso, prima di dare inizio alle discussioni, a verificare non solo il rispetto dei quorum ma anche la correttezza delle comunicazioni. Comunicazioni che, si ricorda, possono essere fatte con raccomandata a.r., fax, pec o lettera consegnata a mani. Tutte le altre forme sono illegittime (si pensi all’avviso posto nella cassetta delle lettere o sul portone condominiale, all’e-mail semplice o all’sms).
È tesi ormai consolidata in giurisprudenza quella secondo cui, pur a fronte del vizio dell’avviso di convocazione, la presenza del condomino in assemblea costituisce una sorta di tacita acquiescenza che elimina il vizio stesso, impedendo la contestazione in un successivo momento dinanzi al giudice. Tuttavia, se il condomino si limita a partecipare solo per evidenziare l’omessa, tardiva od incompleta convocazione non si ha alcun effetto sanante.
fonte laleggepertutti

