La scelta dell’assemblea di procedere o meno alla derattizzazione del cortile è sindacabile dal giudice?
Quotidiano Del Condominio21 ottobre 2021Edit this post

La scelta dell’assemblea di procedere o meno alla derattizzazione del cortile è sindacabile dal giudice?

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1297 del 5 ottobre 2021, ha stabilito che il giudice non può sindacare la scelta dell’assemblea di procedere alla derattizzazione del cortile condominiale, specie se la collettività ha adottato tutte le precauzioni per scongiurare danni alla salute dei condòmini e di terzi.

Nella vicenda in esame, l’assemblea condominiale aveva deciso di procedere alla disinfestazione delle aree condominiali esterne, affidando il servizio ad una ditta. Una condomina, affetta da asma bronchiale allergica, si rivolgeva al Tribunale per domandare l’annullamento della delibera; difatti, secondo l’attrice, poiché i prodotti impiegati dall’impresa di derattizzazione erano altamente nocivi, gli stessi avrebbero messo in pericolo la sua salute.

Il condominio si costituiva, precisando che i motivi di opposizione ai fini della invalidazione della delibera non integravano i presupposti di legge. Secondo la collettività condominiale, l’assemblea aveva pieni poteri decisionali sulla questione derattizzazione, pertanto non poteva subire alcuna ingerenza da parte del giudice. Inoltre, il condominio osservava che l’utilizzo dei prodotti di disinfestazione non avrebbe potuto in alcun modo ledere la salute dei condòmini, dovendosi escludere ipotesi di ingestione delle relative sostanze da parte degli stessi.

In fase istruttoria, anche mediante l’escussione di testimoni, veniva in luce il fatto che l’assemblea aveva approvato l’affidamento del servizio di disinfestazione previa acquisizione del preventivo di spesa e schede tecniche di esecuzione dell’intervento; inoltre, veniva accertato l’utilizzo di prodotti approvati dal Ministero della Sanità, nonché l’apposizione di apposita cartellonistica nelle aree comuni per rendere noto l’intervento di disinfestazione alla collettività condominiale.

Poiché il giudice rigettava la domanda di parte attrice, la condomina proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, asserendo nuovamente che, prima dell’intervento, la ditta incaricata avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari per non ledere la salute dei condòmini.

La Corte territoriale evidenziava che il giudice di primo grado non aveva alcun titolo per ingerirsi sulla scelta discrezionale adottata dall’assemblea circa l’affidamento dell’impresa di derattizzazione.

Inoltre, per la Corte d’Appello, l’assemblea aveva agito garantendo la salute di tutta la collettività, visto che, durante l’intervento di derattizzazione, la ditta incaricata aveva usato prodotti approvati dal Ministero della Sanità.

Pertanto, il giudice di secondo grado rigettava l’appello.