Lavori condominiali alla prova del quadro AC dell’amministratore

Con l’avvicinarsi della scadenza dell’invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, attualmente prevista per il 30 novembre 2021, si ritiene utile riepilogare i criteri per la compilazione del quadro AC del modello REDDITI e del quadro K del modello 730.

A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista

Tali quadri devono essere utilizzati dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2020, per effettuare i seguenti adempimenti:

comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere invece comunicati i dati relativi:

alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’iva gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2020.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “mod. n.”, con un’unica numerazione progressiva.

Per comprendere meglio gli adempimenti in commento, si consideri il seguente esempio.

Si ipotizzi che nel condominio “Residenza Il Giglio” nel corso dell’anno 2020 siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR su parti comuni dell’edificio, per i quali si beneficia della detrazione IRPEF del 50%.

I dati catastali del condominio dovranno essere indicati nelle sezioni I e II del quadro AC del modello REDDITI PF 2021.

Si supponga, inoltre, che nel corso dell’anno 2020, il condominio “Residenza Il Giglio” abbia pagato:

900,00 euro per bollette per il consumo di acqua ed energia elettrica;
150,00 euro per la sostituzione del tappeto all’ingresso dell’edificio;
200,00 euro per la sostituzione di alcune piante del giardino di proprietà comune;
830,00 euro alla Assicurazione Alfa per una polizza assicurativa per la copertura dei rischi incendio e danni a terzi.
In questo caso, il quadro AC dovrà essere compilato:

nelle sezioni I e II indicando i dati catastali del condominio;
nella sezione III, indicando la spesa di 830,00 euro sostenuta per la stipula di una polizza assicurativa con l’Assicurazione Alfa.
Si ricorda, infine, che nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2021, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello REDDITI PF 2021 entro il 30 novembre 2021.