Occupazione portico condominiale
Quotidiano Del Condominio29 ottobre 2021Edit this post
leggi e sentenze
È legittimo il comportamento del condomino che occupa il portico condominiale in alcuni periodi dell’anno e solo per poche ore al giorno se il regolamento vieta l’occupazione permanente degli spazi comuni?
Tribunale di Velletri, sentenza n. 443 del 24 febbraio 2020
Nell’ambito di un centro commerciale, un condomino proprietario di un bar domandava al condominio di poter installare, al piano terra dell’edificio condominiale, quattro tavolini destinati al servizio esclusivo della sua attività commerciale nella fascia oraria 10:00/21:00 e soltanto in occasione di eventi particolari.
Il resto dei condòmini negava il consenso ad occupare il portico condominiale, asserendo che non fosse possibile occupare una parte comune, visto che una clausola del regolamento di condominio vietava di occupare stabilmente con costruzioni provvisorie o con oggetti mobili di qualunque specie, le scale, i ripiani, gli anditi e, in genere, i locali e gli spazi di proprietà o ad uso comune. L’occupazione delle cose comuni era consentita esclusivamente in occasione di lavori nei locali dei singoli condòmini.
Il titolare del bar impugnava la delibera davanti al Tribunale di Velletri al fine di sentire accertare la nullità della decisione che gli aveva negato l’autorizzazione ad installare i tavolini all’interno del portico comune.
Per il giudice non si configurava l’occupazione stabile del portico, dal momento che i quattro tavolini occupavano lo spazio condominiale soltanto in alcuni periodi dell’anno e per poche ore al giorno, né l’installazione degli stessi impediva l’uso del portico da parte di altri.
Inoltre, non poteva configurarsi neanche una occupazione integrale, visto che lo spazio occupato dai tavolini costituiva una porzione limitata del più ampio portico condominiale.
Infine, secondo il Tribunale il comportamento del condomino proprietario del bar non aveva determinato un cambio di destinazione d’uso dello spazio condominiale, poiché nell’ambito di un centro commerciale l’installazione di tavolini fuori da un negozio è del tutto coerente con la destinazione del complesso edilizio.
Concludendo, la condotta del condomino che consiste nella stabile e pressoché integrale occupazione di una parte comune dell’edificio condominiale costituisce un abuso.

