L’amministratore di condominio non ha poteri sull’apposizione di uno zerbino fastidioso
Quotidiano Del Condominio4 novembre 2021Edit this post
leggi e sentenze
L’amministratore di condominio non ha poteri sull’apposizione di uno zerbino fastidioso
a cura avv. Giuseppina Sgrò
Il posizionamento, da parte di privati, di uno zerbino fastidioso in prossimità di un appartamento, non legittima alcun addebito all’amministratore.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1189 del 16 giugno 2021.
Nella vicenda in esame, i proprietari di un appartamento citavano in giudizio il condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, poiché alcuni residenti avevano posizionato, in prossimità dell’ingresso alla soffitta posta al terzo piano, un tappetino voluminoso che non consentiva l’agevole accesso all’appartamento di proprietà degli attori.
Nel dettaglio, gli istanti invocavano l’inerzia dell’amministratore in merito alla mancata rimozione del tappetino.
Nel rigettare la domanda degli attori, il Tribunale di Bergamo sottolineava che “Tra le azioni concernenti le parti comuni menzionate dall’art. 1131 c.c. non sono comprese quelle volte ad ottenere la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati, sulle parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva, dai singoli condomini. In tal caso, infatti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente agli autori degli interventi pregiudizievoli”.
Secondo il Tribunale orobico, l’amministratore di condominio è legittimato, ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c., ad agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti che riguardano le parti comuni della struttura condominiale e, laddove non assuma le iniziative necessarie, può essere chiamato a risponderne.
In virtù di ciò, il giudice precisava che, nel caso in esame, andava esclusa sia la legittimazione passiva sia la legittimazione attiva dell’amministratore: la prima perché il pregiudizio lamentato dagli attori aveva origine estranea alle parti comuni, ma derivava dalla condotta di due condòmini; la seconda in quanto la suddetta condotta non pregiudicava le parti comuni, bensì la proprietà esclusiva degli attori.

