Consumi del riscaldamento: cosa cambia dal 2022
Quotidiano Del Condominio5 novembre 2021Edit this post

Consumi del riscaldamento: cosa cambia dal 2022
Contabilizzatori di calore: l’obbligo di comunicare i dati dei consumi almeno una volta al mese tramite collegamento a internet scatta dal 1° gennaio 2022.
Nel 2014 la legge [1] ha imposto, per ciascuna unità immobiliare, l’installazione dei contabilizzatori di calore, le cosiddette termovalvole. Molti però hanno visto la norma come l’ennesimo balzello privo di alcuna utilità o vantaggio. Si era infatti promessa una riduzione delle spese per il riscaldamento tra il 10-20% che invece non c’è stata. Come mai? La ragione è che non si è fatto dei contabilizzatori l’uso che si doveva fare, quello cioè di consentire un costante controllo dei consumi da parte degli utenti. Senonché, i dati vengono comunicati solo a fine stagione termica, troppo tardi per intervenire e adottare condotte più virtuose rivolte al risparmio.

Proprio per questo, dal 1° gennaio 2022 cambiano le norme in materia di riscaldamento e consumi. L’Unione Europea ha rivisto la direttiva sull’efficienza energetica (EED 2018/2002) attuata dal D. lgs. n. 73/2020 stabilendo che, laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sulla lettura dei contabilizzatori di calore devono essere fornite agli utenti almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

In questo modo, si persegue l’obiettivo di tenere costantemente informati gli utenti e di rendere più comprensibili i dati di lettura dando loro la facoltà di modificare il proprio comportamento e vedere in tempo quasi reale gli effetti del proprio cambiamento in termini di risparmio energetico.

Quindi dal prossimo gennaio, i dati di consumo devono essere forniti almeno mensilmente agli utenti finali se sono installati sistemi di contabilizzazione con lettura da remoto (praticamente tutti i dispositivi installati sono in grado di avere questa modalità essendo dotati di sistemi con porta M-Bus o wireless WL M-Bus).

Si tenga comunque conto che i dati di consumo rilevati dai sotto contatori riguardano solo i consumi che la UNI 10200 definisce volontari, quindi non sono tutti i consumi effettivi. Inoltre, nel caso dei contatori, i dati sono espressi in kWh, un dato poco comprensibile soprattutto se riferito a consumi di tipo termico.

Ecco che allora la nuova normativa prevede delle soluzioni per rendere più comprensibile la lettura dei contatori. E difatti, oltre al consumo, l’utente finale deve disporre delle seguenti informazioni:

raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell’ambito del presente allegato;
confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.
Concludendo, a partire dal 1.01.2022, i dati di consumo volontario devono essere forniti agli utenti (i condòmini) almeno una volta al mese, serve quindi:

un’infrastruttura in grado di raccogliere i dati in maniera automatica (in gergo tecnico chiamata Ami: automatic metering infrastructure);
un sistema di presentazione dei dati su Internet chiaro e fruibile a tutti.
fonte laleggepertutti