Per accorpare il vano scala ad una unità abitativa occorre il consenso scritto di tutti i condomini
Quotidiano Del Condominio19 novembre 2021Edit this post
Per accorpare il vano scala ad una unità abitativa occorre il consenso scritto di tutti i condomini
a cura avv. Giuseppina Sgrò
Con l’ordinanza n. 18929/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’uso della cosa comune non può mai tradursi in un’appropriazione del bene attraverso uno spoglio in danno degli
altri comproprietari.
La vicenda traeva origine dal fatto che una condomina aveva accorpato il vano scala condominiale alla sua unità abitativa; gli altri condòmini si rivolgevano al Tribunale per domandare il risarcimento danni e il ripristino del vano scala.
La convenuta resisteva con domanda riconvenzionale, domandando a sua volta la condanna dei condòmini al risarcimento dei danni, per il fatto che gli stessi avevano inizialmente prestato il consenso all’accorpamento in questione, anche se solo verbalmente, e successivamente lo avevano revocato agendo in giudizio.
Il giudice accoglieva la domanda degli attori, condannando la condomina al ripristino delle parti comuni, nonché al pagamento dell’indennità di cui all’art. 1127 c.c., mentre non accoglieva le domande di risarcimento danni e la domanda riconvenzionale.
A questo punto, la condomina impugnava la decisione davanti alla Corte d’Appello, la quale riformava la sentenza solo parzialmente.
Difatti, secondo i giudici di merito, l’inglobamento della cosa comune entro la proprietà esclusiva ledeva il diritto degli altri condòmini ad accedere all’ultimo piano.
Inoltre, sottolineavano che non vi fosse un valido titolo negoziale in grado di giustificare la trasformazione di una porzione del bene immobile da cosa comune a bene di proprietà esclusiva, dal momento che mancava la forma scritta ad substantiam, necessaria per qualunque trasferimento immobiliare.
Approdando la vicenda in Cassazione, quest’ultima stabiliva che l’incorporazione di parti condominiali nella proprietà individuale integra una turbativa del possesso in danno del condominio e dei singoli condòmini, e a nulla rileva che le parti comuni siano a servizio di una porzione dello stabile di proprietà esclusiva.
Per i giudici di legittimità, l’uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti, ma solo se l’utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., è compatibile con la destinazione del bene e non altera né ostacola il godimento da parte degli altri comunisti.
Nel caso in cui la cosa comune sia alterata oppure sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo non si tratta più di uso frazionato consentito, bensì di appropriazione di parte della cosa comune, per la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che, in caso di beni immobili, impone la forma scritta “ad substantiam”.

