STRADA PERCORRIBILE QUANDO IL PLACET VA APPOSTO SU TUTTA LA DICHIARAZIONE
Superbonus nel mod. 730
Utilizzo del superbonus nella dichiarazione dei redditi anche senza lo specifico visto di conformità. Ciò sarà possibile sia nel caso in cui il contribuente utilizzi la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), o presenti il modello 730 tramite il sostituto d’imposta che presta anche l’assistenza fiscale, nonché nel caso in cui il visto di conformità debba essere comunque apposto sull’intera dichiarazione. In queste specifiche fattispecie, la nuova disposizione inserita nel comma 11 dell’art. 119 del dl 34/2020 dal comma 28, lett. h), dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), in base alla quale anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione del 110% è necessario ricorrere al visto di conformità, non trova infatti applicazione. A queste conclusioni si arriva sia attraverso l’interpretazione letterale della disposizione da ultimo richiamata, sia avvalendosi di quanto indicato nel paragrafo 1.1.1 della circolare 16 dell’Agenzia delle entrate del 29/11/2021. Oltre alle due ipotesi di esclusione dal visto di conformità espressamente previste dalla nuova disposizione normativa (presentazione diretta della dichiarazione o tramite il sostituto d’imposta), è l’assorbimento del visto relativo al superbonus dal visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi a suscitare particolare interesse. Scorrendo il documento di prassi tale circostanza si verifica in tutte le ipotesi in cui, sulla base di una specifica disposizione normativa, il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi da presentare al fisco. I possibili esempi di un tale obbligo sono, fra gli altri, la presentazione della dichiarazione modello 730 a un Centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato, oppure il caso della dichiarazione che chiude con un credito superiore a 5 mila euro che il contribuente desidera utilizzare in compensazione orizzontale. In queste fattispecie e nelle altre in cui vige l’obbligo del visto di conformità sull’intera dichiarazione, il contribuente potrà sfruttare lo stesso anche per la detrazione della quota annuale del superbonus spettante. Ciò premesso l’interesse per questa specifica fattispecie nasce anche dal fatto che il comma 15 dell’art. 119 del dl 34/2020, prevede espressamente che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura pari al 110% del loro importo (salvo capienza). Nel caso in cui il visto di conformità ai fini del superbonus utilizzato in dichiarazione sia l’unico apposto dal contribuente, la detraibilità del relativo costo non darà luogo a particolari problematiche. Più complesso il caso in cui il contribuente debba apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi che, sulla base di quanto sopra precisato, andrà ad inglobare anche quello sul superbonus nella stessa indicato. Resta infatti da comprendere se l’intero costo del visto di conformità possa concorrere alla detrazione del superbonus oppure se sia necessario che nella fattura del professionista o del Caf che lo ha apposto sia distinta la spesa relativa al visto sull’intera dichiarazione da quella inerente la verifica della sola detrazione maggiorata del 110%. A questa ulteriore problematica se ne aggiunge una terza che riguarda il momento temporale in cui viene ad essere sostenuta la spesa per l’apposizione del nuovo visto di conformità introdotto dalla legge di bilancio 2022. Essendo un visto necessario all’utilizzo in dichiarazione del superbonus è ovvio che lo stesso verrà reso nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è maturato. Tale sfasamento temporale farà sì che l’eventuale detrazione delle spese sostenute per il visto, sempre nei limiti di capienza dell’intervento eseguito, non possano che essere detratte a partire dall’anno successivo costringendo il contribuente, magari soltanto per queste, all’apposizione di un nuovo visto di conformità anche sulla dichiarazione dell’anno venturo.

fonte italiaoggi