L’assemblea può modificare il regolamento condominiale?

Il regolamento contrattuale del mio condominio prevede scadenze fisse per approvare il bilancio. L’assemblea può decidere a maggioranza di rinviare l’approvazione del bilancio oltre queste scadenze?

Come ha stabilito la Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 943 del 1999), il regolamento condominiale contrattuale, cioè quello predisposto dall’originario costruttore e poi richiamato nei singoli atti di acquisto oppure quello approvato dall’assemblea con il consenso di tutti i condomini, nessuno escluso, può contenere due tipi di clausole:

clausole di natura contrattuale (che sono quelle che limitano i diritti dei condomini sui beni di proprietà esclusiva o di proprietà comune oppure quelle che attribuiscono maggiori diritti ad alcuni condomini o stabiliscono criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli fissati dalla legge);
clausole di natura assembleare (che sono quelle che disciplinano l’uso dei beni comuni oppure quelle che stabiliscono regole relative all’amministrazione o alle condotte consentite o vietate ai condomini).
La stessa sentenza della Cassazione (sentenza poi sempre confermata da tutte le altre che si sono succedute nel corso degli anni) ha pure chiarito che:

le clausole contrattuali contenute in un regolamento contrattuale possono essere modificate o derogate solo con il consenso di tutti i condomini (1.000 millesimi su mille);
le clausole assembleari contenute in un regolamento contrattuale possono invece essere modificate o derogate da una delibera adottata con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (cioè con il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi).
La clausola citata nel suo quesito è una clausola di tipo assembleare (poiché stabilisce regole relative all’amministrazione) ed anche se è contenuta in un regolamento contrattuale è modificabile (o derogabile) con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.

laleggepertutti